all'individuo, leso nei diritto all'oblio, il potere di ottenere dal giudice, direttamente rispetto all'archivio onfine di un quotidiano on-fine, anche la cancellazione della notizia che lo vedeva, nella sua permanente
memoria, nolente protagonista (Cass. 05/04/2012, n. 5525, in motivazione), non descrive la struttura
dell'archivio on-fine di una testata giornalistica digitale.
All'interno dell'archivio digitale, come in quello cartaceo, di una testata giornalistica, infatti, le notizie sono
organizzate cronologicamente e con indicazione, per ciascuna, del proprio autore, restando, come tali,
ricomprese in contesti non anonimi e contestualizzati.
11.3. Un siffatto esito interpretativo ben può essere condiviso, oltre che per l'autonoma dignità
riconosciuta ad una memoria storica collettiva integrata dai fatti di cronaca di rilievo storico-sociale, anche
quando declinata in formato digitale, pure in ragione di quanto, negli anni più recenti, si è venuto ad
affermare dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea sui rapporti tra motori di ricerca - protagonisti del
contesto digitale e della diffusione dell'informazione in siffatto ambito -, loro operatività e diritto all'oblio,
inteso come imperitura esposizione delle informazioni relative al singolo agli utenti di Internet.
Esigenze di unicità ed organicità di sistema consentono di raccordare gli esiti di fonti e giurisprudenza
comunitaria a quelli interni, il tutto a ricomposizione di un quadro che meglio consente di comprendere,
nella loro acquisita complessità, le ragioni di un sistema in cui l'informazione si smaterializza, prende altre
forme di accesso alla conoscibilità attraverso l'operare di nuove soggettività, e il diritto all'oblio, ricostruito
all'interno di una normativa Europea nettamente improntata sul trattamento dei dati personali, e già di
ispirazione di leggi e testi unici nazionali, acquisisce nuove declinazioni.
11.3.1. Viene innanzitutto in considerazione la nota, ed ampiamente dibattuta, sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea pronunciata nella causa C-131/12 (Google Spain SL, Google Inc. G. Agenda
Espanola de Proteccion de Datos (AEPD), Mario Costeja Gonzalez), il 13 maggio 2014, sugli obblighi dei
gestori di motori di ricerca per la tutela de dati personali delle persone che non desiderano l'indicizzazione
e pubblicazione in modo indefinito di alcune informazioni.
Con essa i giudici di Lussemburgo hanno individuato nel gestore di un motore di ricerca o Internet Service
Provider (ISP) il "responsabile" del trattamento dei dati personali nell'ambito delle sue responsabilità,
competenze e possibilità (punti 38 e 83 della sentenza 13 maggio 2014 cit.) e come tale chiamato, quindi,
rispetto all'attività sua propria di indicizzazione dei risultati, e non di pubblicazione dei contenuti, ad
assicurare il rispetto delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati.
Nel porre in comparazione il trattamento dei dati (art. 12, lett. b) e art. 14, comma 1, lett. a) direttiva
95/46/CE) che il gestore di un motore di ricerca realizza attraverso l'opera di raccolta, registrazione ed
organizzazione dei primi nei programmi di indicizzazione messi a disposizione dei propri utenti sotto forma
di elenchi di risultati - sicchè qualsiasi utente, quando effettua una ricerca digitando il nome di una persona
fisica ottiene una visione complessiva e strutturata delle informazioni a questa relative su Internet - con i
diritti sanciti agli artt. 7 e 8 della "Carta dei diritti fondamentali dell'UE" cd. Carta di Nizza, i giudici
sovranazionali hanno stabilito che il gestore del motore di ricerca è obbligato, su richiesta, a sopprimere i
link verso pagine web, anche pubblicate da terzi, con informazioni indesiderate.
Un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva
qualora tali dati non si pongano più in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati: tanto è
destinato a valere nel caso in cui i dati appaiano inadeguati, non siano o non siano più pertinenti, oppure
siano eccessivi rispetto alle finalità suddette e al tempo trascorso (sentenza 13 maggio 2014, punto 93).
11.3.2. Conclusioni ribadite dalla Corte di Giustizia, Grande Camera, nella causa C-136/17 (GC, AF, BH e ED,
Commission nationale de l'informatique et des libertes (CNIL) (Francia) Google Inc.), con la sentenza del 24