libertà di espressione e di informazione e da motivi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientirica o storica (art. 17 comma 1 tett. a) e d). 9.2. In siffatta accezione del diritto all'oblio, il fattore tempo destinato a rilevare non è più riferito al periodo che intercorre tra la pubblicazione dell'informazione e la sua ripubblicazione bensì a quello di permanenza della notizia nello spazio virtuale della rete Internet, nel calzante e descrittivo rilievo secondo il quale, nel rapporto tra memoria sociale e diritto del singolo; quest'ultimo è destinato a perdere l'originaria natura elitaria e ad acquistare carattere collettivo, atteso il suo riconoscimento alla generalità degli utenti della rete. 10. Negli indicati premessi termini, si inserisce la valutazione della fattispecie in esame in cui l'amministratore unico di un'agenzia di rappresentanza di dispositivi medicali, in rapporto con presidi ospedalieri e cliniche private, che aveva patteggiato la pena su di una imputazione per frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato, lamenta che, digitando il proprio nome e cognome sul motore di ricerca "Google", ma anche su altri, appare come primo link "(OMISSIS)" e che "cliccandovi" sopra si accede alla testata giornalistica "(OMISSIS)" il primo quotidiano online per l'Abruzzo" che riporta un articolo titolato "Truffa ASL di Teramo per fornitura di protesi, patteggia 8 mesi". Nel dedotto carattere nel tempo risalente della notizia di cronaca - relativa a vicenda conclusa con il patteggiamento il 23 aprile 2015, e quindi quasi due anni prima l'assunta iniziativa giudiziaria la cui permanente ed indistinta disponibilità da parte degli utenti del web avrebbe violato la sua reputazione ed i principi che regolano il trattamento dei dati personali, il ricorrente, che chiede di essere "dimenticato", ottiene dal tribunale adito D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, la cancellazione della notizia di cronaca. 10.1. Il ricorso per la cassazione dell'indicata decisione pone, in modo specifico, all'attenzione ai questa Corte di legittimità il tema, non nuovo, del trattamento da riservarsi alla notizia di cronaca - ed ai dati personali della persona che si trovi ad esserne protagonista che, oggetto di una prima pubblicazione ed eventualmente trasmigrata nell'archivio on-line della testata giornalistica, resti accessibile nel web di tempo per l'intervenuta indicizzazione dei relativi contenuti dai motori di ricerca. 10.2. Per gli indicati estremi, può ancora discorrersi di un diritto all'oblio che matura però in un contesto diverso ed affinato rispetto alla più classica ed in cui ciò che si paventa, e realizza, è la stretta della persona in una eterna memoria collettiva, per una identità che si ripropone, ne tempo, sempre uguale a se stessa. Il trattamento dei dati personali non è qui affidato ad una nuova pubblicazione della notizia, per un prodotto editoriale diverso ed originale rispetto al primigenio, espressione del diritto di cronaca e di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), ma si attua attraverso la riproposizione o conservazione in rete della originaria notizia che resta sine die accessibile attraverso l'indicizzazione tramite i motori di ricerca. 10.3. La descritta fattispecie si dipana lungo un primo segmento, rispetto al quale si ripropone il tema del bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, quest'ultimo declinato anche come trattamento della notizia per finalità storico-archivistica, e, ancora, per un ulteriore momento in cui entra in gioco il motore di ricerca che nella sua operatività in Internet, amplifica, negli effetti, pure la memoria dell'archivio on-line del quotidiano in formato digitale. 11. Esclusa dal perimetro di confronto la sentenza delle SU di questa Corte di cassazione del 22 luglio 2019, n. 19861 - per essersi i Giudici dell'Alto Consesso espressi in un caso di trattamento per riattualizzazione di una notizia di cronaca frutto di nuova opera editoriale - rispetto alla descritta fattispecie sono due le questioni all'esame dell'interprete.

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