libertà di espressione e di informazione e da motivi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientirica o storica (art. 17 comma 1 tett. a) e d).
9.2. In siffatta accezione del diritto all'oblio, il fattore tempo destinato a rilevare non è più riferito al
periodo che intercorre tra la pubblicazione dell'informazione e la sua ripubblicazione bensì a quello di
permanenza della notizia nello spazio virtuale della rete Internet, nel calzante e descrittivo rilievo secondo il
quale, nel rapporto tra memoria sociale e diritto del singolo; quest'ultimo è destinato a perdere l'originaria
natura elitaria e ad acquistare carattere collettivo, atteso il suo riconoscimento alla generalità degli utenti
della rete.
10. Negli indicati premessi termini, si inserisce la valutazione della fattispecie in esame in cui
l'amministratore unico di un'agenzia di rappresentanza di dispositivi medicali, in rapporto con presidi
ospedalieri e cliniche private, che aveva patteggiato la pena su di una imputazione per frode in pubbliche
forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato, lamenta che, digitando il
proprio nome e cognome sul motore di ricerca "Google", ma anche su altri, appare come primo link
"(OMISSIS)" e che "cliccandovi" sopra si accede alla testata giornalistica "(OMISSIS)" il primo quotidiano
online per l'Abruzzo" che riporta un articolo titolato "Truffa ASL di Teramo per fornitura di protesi,
patteggia 8 mesi".
Nel dedotto carattere nel tempo risalente della notizia di cronaca - relativa a vicenda conclusa con il
patteggiamento il 23 aprile 2015,
e quindi quasi due anni prima l'assunta iniziativa giudiziaria la cui permanente ed indistinta disponibilità da
parte degli utenti del web avrebbe violato la sua reputazione ed i principi che regolano il trattamento dei
dati personali, il ricorrente, che chiede di essere "dimenticato", ottiene dal tribunale adito D.Lgs. n. 196 del
2003, ex art. 152, la cancellazione della notizia di cronaca.
10.1. Il ricorso per la cassazione dell'indicata decisione pone, in modo specifico, all'attenzione ai questa
Corte di legittimità il tema, non nuovo, del trattamento da riservarsi alla notizia di cronaca - ed ai dati
personali della persona che si trovi ad esserne protagonista che, oggetto di una prima pubblicazione ed
eventualmente trasmigrata nell'archivio on-line della testata giornalistica, resti accessibile nel web di
tempo per l'intervenuta indicizzazione dei relativi contenuti dai motori di ricerca.
10.2. Per gli indicati estremi, può ancora discorrersi di un diritto all'oblio che matura però in un contesto
diverso ed affinato rispetto alla più classica ed in cui ciò che si paventa, e realizza, è la stretta della persona
in una eterna memoria collettiva, per una identità che si ripropone, ne tempo, sempre uguale a se stessa.
Il trattamento dei dati personali non è qui affidato ad una nuova pubblicazione della notizia, per un
prodotto editoriale diverso ed originale rispetto al primigenio, espressione del diritto di cronaca e di
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), ma si attua attraverso la riproposizione o conservazione in rete
della originaria notizia che resta sine die accessibile attraverso l'indicizzazione tramite i motori di ricerca.
10.3. La descritta fattispecie si dipana lungo un primo segmento, rispetto al quale si ripropone il tema del
bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, quest'ultimo declinato anche come trattamento della
notizia per finalità storico-archivistica, e, ancora, per un ulteriore momento in cui entra in gioco il motore di
ricerca che nella sua operatività in Internet, amplifica, negli effetti, pure la memoria dell'archivio on-line del
quotidiano in formato digitale.
11. Esclusa dal perimetro di confronto la sentenza delle SU di questa Corte di cassazione del 22 luglio 2019,
n. 19861 - per essersi i Giudici dell'Alto Consesso espressi in un caso di trattamento per riattualizzazione di
una notizia di cronaca frutto di nuova opera editoriale - rispetto alla descritta fattispecie sono due le
questioni all'esame dell'interprete.