•4 un'argomentazione che elude, nel caso di specie, il problema centrale, rappresentato proprio dal fatto che la generale riflessione sottesa a quella frase muta completamente di significato, quando concentrandosi sul singolo appartenente all'associazione - sia pure con un ruolo apicale - finisce per violare in modo insuperabile il nucleo fondamentale della dignità che il nostro ordinamento riconosce a qualunque essere umano, anche a chi appartiene ad una associazione malavitosa sanguinaria e nefasta (o addirittura la capeggia), in quanto il fondamento costituzionale del nostro sistema penale postula la pertanto, non può tollerare, neanche come artifizio retorico, la sua reificazione. In conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, la sentenza del Tribunale di Trapani va annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per il giudizio di secondo grado. Così deciso il 10/05/2017 Corte di Cassazione - copia non ufficiale "rieducabilità" anche del peggior criminale (art. 27, comma terzo, Cost.) e,

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