cui l'interesse pubblico alla rievocazione del fatto di cronaca nasceva dall'evidente notorietà pubblica della persona; e un'ulteriore conferma viene anche dalla citata sentenza 19 ottobre 2017 là dove la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha posto in evidenza che la notorietà pubblica del soggetto dava ragione dell'interesse della collettività alla conoscenza della sua vicenda personale, da ritenere prevalente rispetto al contrapposto interesse di chi voleva mantenere il riserbo sulla medesima. Ritengono queste Sezioni Unite che in una simile risoluzione dei contrapposti interessi si inseriscano in modo armonioso anche le regole di cui al citato Testo unico dei doveri del giornalista, di recente approvazione. Proprio questo testo, nel ribadire (art. 1) che l'attività del giornalista "si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana" è che è "diritto insopprimibile del giornalista la libertà di informazione e di critica", aggiunge poi, nel successivo art. 3, comma 1, che il giornalista "rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione". Mentre l'art. 3, comma 2, aggiunge, dimostrando una lodevole attenzione verso i destinatari, che il giornalista, "nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato, valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia", tenendo presente (comma 3) che "il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente". Risulta anche dal codice di autoregolamentazione della categoria, dunque, l'avvertita necessità di tutelare il diritto prezioso alla informazione ma anche di proteggere chi può ricevere danni, come nella specie, dalla rievocazione di fatti ormai sopiti nella memoria collettiva. Ritengono, pertanto, le Sezioni Unite che debba essere ribadita la rilevanza costituzionale sia del diritto di cronaca che del diritto all'oblio; quando, però, una notizia del passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga ad essere nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo, sulla base di una libera scelta editoriale, l'attività svolta dal giornalista riveste un carattere storiografico; per cui il diritto dell'interessato al mantenimento dell'anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto. E' opportuno sottolineare, infine, che la materia in esame di per sè sfugge ad una precisa catalogazione e richiede di volta in volta, invece, la paziente e sofferta valutazione dei giudici di merito. La decisione del caso in esame. 10. Alla luce delle riflessioni svolte fin qui, può essere affrontata la decisione del caso concreto. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi enunciati e deve, pertanto, essere cassata, in accoglimento dei motivi dell'odierno ricorso.

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