allo stato attuale, per il tempo decorso, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome. E ciò a prescindere dal fatto che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Per cui, considerato che quest'ultimo può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, chiedere che l'informazione in questione divenuta ormai non più di interesse apprezzabile per la collettività - non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. L'unica eccezione a tale affermata prevalenza dei diritti fondamentali della persona interessata, e segnatamente del diritto all'oblio, è stata ravvisata dalla Corte nella sola ipotesi in cui "risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi" (cfr. Corte Giustizia, 13/05/2014, C- 131/12, (OMISSIS)). 5.5.2.1. Sul tema del trattamento dei dati personali ed il diritto alla loro cancellazione, la Corte di giustizia è ritornata con la sentenza 9 marzo 2017, C-398/15, Manni, con particolare riferimento ai dati soggetti a pubblicità nel registro delle imprese, su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione. Secondo la ricostruzione della Corte di giustizia, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche possano chiedere all'autorità incaricata della tenuta, rispettivamente, del registro centrale, del registro di commercio o del registro delle imprese di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l'accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. 5.5.2.2. Il tema potrebbe riservare degli ulteriori sviluppi. Nelle sue conclusioni presentate il 10 gennaio 2019 nella causa C-507/17 Google Inc. c. Commission nationale de l'informatique et des libertes (CNIL), su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato francese, l'Avvocato generale ha proposto alla Corte di limitare all'ambito dell'Unione Europea la deindicizzazione alla quale devono procedere i gestori di motori di ricerca. Lo stesso giorno, l'Avvocato generale ha presentato le sue conclusioni anche nella causa C-136/17 G. C., A. F., B. H., E. D. c. Commission nationale de l'informatique et des libertes (CNIL) sollevato sempre dal Consiglio di Stato e che affronta tematiche in parte analoghe. In quest'ultimo caso, la proposta rivolta alla Corte è duplice: da un lato, affermare, di regola, che i collegamenti internet a dati sensibili dovrebbero, su richiesta, essere sistematicamente rimossi dall'operatore del motore di ricerca; dall'altro, riconoscere la necessità di rispettare la libertà di espressione. L'Avvocato generale ha così invitato la Corte ad interpretare la sua sentenza su (OMISSIS) in modo da tenere in debito conto la libertà di espressione. 5.5.3. Dal canto suo, la Corte EDU - con riferimento ad una vicenda nella quale un cittadino tedesco, che rivestiva una posizione politica ed imprenditoriale di grande

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