196 del 2003, ex art. 152) esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente
divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione
on line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come
violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso,
sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa. Detta
pronuncia, infatti, investì un'ipotesi in cui l'illecito trattamento dei dati personali era
stato ravvisato dal giudice di merito non già nel contenuto e nelle originarie modalità
di pubblicazione e diffusione dell'articolo di cronaca sul fatto accertato nel
(OMISSIS), né nella conservazione ed archiviazione informatica di esso, ma nel
mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico
del (OMISSIS) e della sua diffusione sul web quanto meno a far tempo dal
ricevimento della diffida, nel (OMISSIS), per la rimozione di quella pubblicazione
dalla rete. E' evidente, dunque, che non si trattava di articolo accessibile
esclusivamente dall'archivio del giornale on line che ne aveva, tempo addietro,
curato la pubblicazione, bensì di articolo tuttora "recuperabile" direttamente
attraverso il semplice utilizzo dei normali motori di ricerca.
5.10. Tutto ciò premesso, è affatto evidente che la decisione oggi impugnata risulta
essere assolutamente in linea con la riportata giurisprudenza nazionale e
sovranazionale circa la sussistenza dei parametri in presenza dei quali soltanto può
legittimamente affermarsi la prevalenza del diritto di cronaca sul diritto all'oblio.
5.10.1. A tal riguardo, deve anzitutto rilevarsi che l'esclusione della dedotta
violazione del menzionato diritto è stata operata, dal tribunale territoriale,
procedendo al bilanciamento tra i diritti del singolo e quelli della collettività, e
ritenendo (cfr. amplius, pag. 12-15 della decisione impugnata) che: i) una soluzione
di ragionevole compromesso può essere, allo stato, quella adottata con i
provvedimenti che impongono la deindicizzazione degli articoli sui motori di ricerca
generali, la cui conseguenza immediata è che l'articolo e la notizia controversa sono
resi disponibili solo dall'attivazione dello specifico motore di ricerca all'interno di un
quotidiano. Tale semplice limitazione consente all'interessato di vedere estromesso
dal dato che lo riguarda azioni di ricerca mosse da ragioni casuali o, peggio, futili; ii)
tanto trova applicazione nell'ipotesi in cui il dato personale di cui si discute mantenga
un apprezzabile interesse pubblico alla sua conoscenza, da valutarsi e da ritenersi
sussistente in funzione non solo della perdurante attualità del dato di cronaca, ma
anche in presenza del solo assolvimento del valore documentaristico conservativo
proprio dell'archivio, sia pure integrato dagli aggiornamenti prescritti dalle Autorità
intervenute in tema; iii) nel bilanciamento degli interessi contrapposti diritto al
controllo del dato, diritto all'oblio del titolare dei dati personali e diritto dei cittadini ad
essere informati - prevale, ex art. 21 Cost., il diritto della collettività ad essere
informata con il conseguente diritto dei mezzi di comunicazione di informare in tutti i
casi in cui il dato sia trattato correttamente e permanga nel tempo l'interesse alla sua
conoscenza secondo i profili indicati; iv) non parrebbe corretto individuare il sorgere
del diritto all'oblio quale conseguenza automatica del trapasso del soggetto
interessato; v) analogamente, il venir meno dell'interesse collettivo alla conoscenza
di determinati dati personali non coincide, in via automatica, con il passaggio a
miglior vita del titolare. Allo stesso modo, il mero trascorrere del tempo non
comporta, ex se, il venir meno dell'interesse alla conoscenza del dato di cronaca,
criterio che, se opzionato, comporterebbe la non pertinenza di scopo di ogni archivio
di stampa, cartaceo o informatico che sia. Deve, dunque, l'interprete valutare se la
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