Tale questione, siccome inerente ad un vizio dell'atto introduttivo che, ove esistente, avrebbe precluso l'esame del merito dell'azionata pretesa, riveste priorità, sul piano logico e giuridico, rispetto a quella su cui sono incentrati i primi due motivi. Sicché lo scrutinio del terzo motivo deve precedere quello dei restanti mezzi di censura. 2.2. - La ricorrente, come accennato, si duole della omessa enunciazione, nel ricorso, degli URL. L'URL (uniform resource locator) designa univocamente l'indirizzo di una risorsa sulla rete: nella fattispecie si fa questione degli URL dei contenuti reperibili attraverso il motore di ricerca e riferibili all'odierno controricorrente. Google - lo si è pure anticipato - fonda le proprie doglianze sul divieto di imporre all'internet service provider un obbligo di monitoraggio preventivo o di ricerca attiva. La deduzione si fonda sulla disciplina del commercio elettronico (dir. 2000/31/CE) che esclude che il detto provider possa essere tenuto a predisporre un sistema di filtraggio delle comunicazioni che transitano per i suoi servizi. 2.3. - L'attività di Google, quale motore di ricerca, è riconducibile alla previsione dell'art. 13.1 della dir. 2000/31/CE, che contempla la prestazione del servizio di caching, consistente nella memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta. Essa si differenzia dall'attività di mere conduit, che si sostanzia nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione (art. 12.1 dir. cit.) e dall'attività di hosting, consistente nella memorizzazione di informazioni a richiesta di un destinatario del servizio (art. 14.1), la quale è individuata, principalmente, nella fornitura di spazi digitali deputati ad ospitare i siti web degli utenti (ma anche in altre, come ad esempio i servizi promozionali di posizionamento che si avvalgono di parole chiave, come gli Ad Words). Per tutte le indicate attività l'art. 15 dir. 2000/31/CE dispone che gli Stati membri non impongano ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. La Corte di giustizia ha conseguentemente escluso che al prestatore di servizi internet possa essere imposto un sistema di filtraggio preventivo e generalizzato idoneo ad identificare file contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale (Corte giust. UE 24 novembre 2011, C-70/10, Scarlet, per il servizio di mere conduit; Corte giust. UE 16 febbraio 2012, C-360/10, Netlog, per il servizio di hosting). Non è il caso, qui, di approfondire il tema afferente la precisa individuazione degli elementi che condizionano l'obbligo, da parte del provider, di rimuovere, su richiesta dell'interessato, contenuti lesivi dei diritti di tale soggetto. E' opportuno però ricordare come, nella materia della proprietà intellettuale, la Corte di giustizia abbia da tempo chiarito che, ove non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati, il prestatore (nella specie, proprio Google,

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