però escludersi che, perlomeno in alcune circostanze, in assenza dei detti URL, i contenuti di
cui è domandata in giudizio la rimozione siano suscettibili di identificazione attraverso il rinvio
dell'atto introduttivo alle parole chiave impiegate e ai precisi contenuti cui
l'utente ha accesso attraverso i link che appaiono come risultati della ricerca. Ciò potrà
accadere quando i risultati reperibili attraverso l'azione del motore di ricerca sia tale da
prestarsi a un processo di puntuale individuazione, così da permettere la trasposizione,
nell'atto introduttivo, degli specifici contenuti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, e
di cui si chiede la rimozione. In tal senso, pare ad esempio difficile ipotizzare
l'indeterminatezza della domanda di deindicizzazione, e la conseguente nullità dell'atto
introduttivo del giudizio, nel caso in cui i risultati associati alla parola chiave siano due, ben
distinti tra loro, e chi agisce in giudizio ne operi una appropriata descrizione.
E' ben vero che I'URL consente una più precisa identificazione dell'informazione (giacché sul
web contenuti che presentano diversità minime sono contrassegnati da URL differenti). E'
altrettanto vero, però, che la declaratoria di nullità della citazione postula una valutazione da
compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un
canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo
riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso
allegati, e, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto: in particolare,
quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma
che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della
sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il
convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di
offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non
può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo
oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè,
da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni
per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori
specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. 12 novembre 2003, n.
17023; cfr. pure, più di recente, Cass. 29 gennaio 2015, n. 1681).
In tale prospettiva, può senz'altro ipotizzarsi l'esistenza di situazioni in cui l'indicazione delle
parole chiave e la puntuale descrizione delle singole informazioni che si assumono lesive del
diritto dell'attore sia sufficiente per individuare i contenuti cui si riferisce la domanda di
deindicizzazione e per definire con precisione la materia del contendere: che è l'ambito in cui
deve poter spiegare le proprie difese il convenuto, il quale gestisce il motore di ricerca
attraverso cui si producono i risultati da rimuovere.
2.8. - In conclusione, ai fini della determinazione del petitum mediato, la domanda di
deindicizzazione esige la precisa individuazione dei risultati della ricerca che l'attore intende
rimuovere, e quindi, normalmente, l'indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti
rilevanti a tal fine, anche se non è escluso che una puntuale rappresentazione delle singole
informazioni che sono associate alle parole chiave possa rivelarsi, secondo le
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