RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo del 10/11/2014, appellata dal pubblico ministero, Marco Maffeis, quale legale rappresentante della Kines s.r.I., gerente il sito internet agenziacalcio.it, veniva ritenuto responsabile del concorso nel reato di diffamazione commesso in Clusone nell'agosto del 2009 in danno di Carlo Tavecchio, presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Federazione Italiana Filippini nel quale lo stesso definiva il Tavecchio «emerito farabutto» e «pregiudicato doc» e ne allegava il certificato penale. L'imputato ricorrente deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nel momento in cui, dando atto che il Filippini inseriva autonomamente il commento sul sito senza alcun intervento del gestore, riteneva quest'ultimo responsabile per il solo fatto dell'aver il Maffeis ricevuto tre giorni dopo dal Filippini una missiva di posta elettronica contenente il certificato penale del Tavecchio, omettendo di considerare che in quel periodo l'imputato si trovava in vacanza all'estero e non aveva accesso al sito; non vi sarebbe motivazione sul mancato accoglimento della richiesta del pubblico ministero appellante di nuova assunzione delle prove in sede di appello; la sentenza assolutoria di primo grado sarebbe stata sovvertita omettendo la necessaria critica alle argomentazioni della stessa, ed anzi valutando in senso accusatorio lo stesso documento, costituito dalla comunicazione dell'imputato alla polizia postale in data 14/09/2009 con cui si informava dell'autonomo inserimento del commento da parte del Filippini, utilizzato dal Tribunale per escludere la responsabilità dell'imputato. Il ricorrente chiede altresì sospensione dell'esecuzione della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile tenuto conto delle considerazioni che precedono e della liquidazione del danno nella misura arbitraria di C 60.000 in assenza di elementi certi sullo stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. La motivazione della sentenza impugnata, sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, era coerente e rispettosa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dell'onere di adeguata critica dell'impostazione assolutoria della decisione di primo grado. La Corte territoriale concordava sulla conclusione, 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Gioco Calcio, pubblicando, sulla community del sito, un commento di Danilo

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