vengono identificati i reati accomunati dalla matrice del pregiudizio; la seconda categoria, invece, include le manifestazioni di pensiero che esprimono disprezzo nei confronti di individui appartenenti a determinate categorie o nei confronti di determinate categorie di persone, ossia i “discorsi d’odio”. 1.1. il diritto internazionale Il diritto internazionale, nel bilanciamento con il diritto di libera manifestazione del pensiero, non offre alcuna protezione a messaggi di incitamento all’odio o alla discriminazione e richiede interventi volti a prevenire e ad arginare la diffusione di detti messaggi sul presupposto che essi costituiscano un pericolo per la democrazia, ancora più pregnante quando la diffusione avviene attraverso i “social media”, compromettendo altri diritti umani oggetto di tutela sul piano internazionale come la dignità della persona, che implica il divieto di ogni discriminazione. • Già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 9 dicembre 1948 garantisce la tutela da ogni discriminazione e “contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione” (art. 7); • la Convenzione di New York 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ratificata dall’Italia con la legge del 13 ottobre 1975 n. 654) all’art 1 chiarisce il rilievo giuridico della discriminazione: “Art. 1. Nella presente Convenzione, l’espressione “discriminazione razziale” sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.” all’art 4 prevede “Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni rasa o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l’incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) A non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale.”; • Un espresso divieto di incitamento all’odio è stato inserito nel Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966: l’art. 20, infatti, impone agli Stati di vietare nell’ordinamento interno “qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla 2

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