alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici - soprattutto se deboli - o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perchè le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso razzista, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione. In secondo luogo, l'identificazione in concreto dell'incitamento alla violenza, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, passa attraverso il riscontro di diversi indicatori, tra i quali assume particolare rilevanza il modo in cui la comunicazione è effettuata, il linguaggio usato nell'espressione aggressiva, il contesto in cui è inserita, il numero delle persone cui è rivolta l'informazione, la posizione e la qualità ricoperta dall'autore della dichiarazione e la posizione di debolezza o meno del destinatario della stessa. Conseguentemente ed in estrema sintesi, può affermarsi che la Corte EDU esclude il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica quando si tratti della promozione di valori coessenziali alla tutela dei diritti dell'uomo, soprattutto in presenza della loro minaccia o restrizione, ritenendo, invece, legittima e necessaria l'ingerenza statuale punitiva in presenza di manifestazioni d'odio funzionali proprio alla compressione dei principi di uguaglianza e di libertà. Con la sentenza Feret/Belgio, del 16 luglio 2009, La C.E.D.U. ha ritenuto che la condanna del ricorrente non costituisse violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione) in un caso in cui durante la campagna elettorale per un partito furono distribuiti numerosi tipi di volantini che divulgavano, in particolare, il messaggio di “opporsi all’islamizzazione del Belgio”, di “fermare la politica della pseudointegrazione” e di “rinviare indietro i disoccupati extraeuropei”. Secondo la Corte i discorsi del ricorrente rischiavano inevitabilmente di suscitare, soprattutto tra il pubblico meno informato, dei sentimenti di paura, di rifiuto e perfino di odio nei confronti degli stranieri. Con la sentenza del 4 dicembre 2003 nel caso Gündüz contro Francia la Corte di Strasburgo ha precisato che, in linea di principio, un discorso o un articolo costituiscono un incitamento all’odio se sono utilizzate espressioni che minano la dignità umana, con un carattere discriminatorio (§ 40). E questo, anche quando il messaggio non ha direttamente il fine di incitare all’odio Nel caso di diffusione di opinioni politiche, inoltre, con la decisione del 20 aprile 2010 nel caso Le Pen, la Corte di Strasburgo ha affermato l’importanza della lotta contro le discriminazioni razziali sotto tutte le sue forme e manifestazioni e, nel respingere il ricorso del politico dell’estrema destra Le Pen, che era stato condannato nel suo paese per i discorsi contro gli immigrati, ha rilevato che il comportamento delle autorità francesi era stato corretto sotto il profilo del rispetto della Convenzione perché il proposito del politico era quello di dare un’immagine negativa di un’intera collettività e di suscitare un sentimento di ostilità verso un determinato gruppo di persone, considerando così la misura restrittiva della libertà di espressione necessaria in una società democratica. Nella stessa direzione, con la sentenza depositata il 30 ottobre 2018 in un caso riguardante la Turchia, Kaboğlu e Oran, la Corte ha condannato lo Stato in causa perché le autorità giurisdizionali nazionali non avevano considerato il contenuto degli articoli, non compiendo il bilanciamento necessario tra i diritti in gioco e trascurando del tutto di qualificare alcune espressioni come casi di hate speech (§ 89). La Corte ha anche affermato che l’hate speech non implica necessariamente un incitamento a atti di violenza o alla commissione di illeciti, essendo sufficiente 4

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