preliminare e pregiudiziale di Google circa il mancato deposito o la semplice elencazione degli URL su cui intendeva esercitare il diritto all'oblio. Viene ricordato che la ricorrente aveva evidenziato, in via pregiudiziale, nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto, che la domanda attrice non era suffragata dalla identificazione degli URL cui si riferiva l'accertamento domandato. L'istante lamenta che detto giudice abbia omesso l'esame del fatto decisivo, discusso tra le parti, relativo alla mancata identificazione nel ricorso, tramite i pertinenti URL, dei contenuti oggetto di contestazione. 2. - Il terzo motivo è fondato e tanto determina l'assorbimento dei primi due. 2.1. - La ricorrente si duole della genericità dell'inibitoria disposta dal Tribunale, la quale le imporrebbe compiti di monitoraggio non compatibili con la disciplina unionale recepita dal legislatore nazionale; lamenta, inoltre, l'assenza di specificità della domanda introduttiva, la quale era intesa, secondo quanto ricordato nel ricorso (pag. 2), alla cancellazione dal motore di ricerca Google dei dati personali che risultavano dalla digitazione delle parole "Don B.R." e, di conseguenza, alla "rimozione di tutti i risultati di ricerca che (apparivano) in seguito alla digitazione" delle dette parole. E' corretto ritenere, dunque, che il ricorso per cassazione ponga due questioni, tra loro connesse: una, di natura sostanziale, sviluppata all'interno dei primi due motivi, e incentrata sulla inesigibilità di una condotta del provider consistente nella rimozione, dal motore di ricerca, di contenuti indeterminati; l'altra, di natura processuale, svolta nel terzo motivo, vertente sulla necessità, o meno, di indicare, nell'atto introduttivo del giudizio inibitorio D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, inteso alla deindicizzazione, i dati identificativi - in particolare gli URL - dei contenuti di cui si domanda la cancellazione. Non rileva, ai fini dell'esame di questa seconda questione, che la ricorrente abbia denunciato, nella rubrica del terzo motivo, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036). Nella fattispecie, la doglianza della ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di apprezzare la "circostanza decisiva e pregiudiziale" della "mancata identificazione dei contenuti che avrebbero violato il diritto alla tutela dei dati personali di controparte" (pag. 22 del ricorso) si inscrive sul piano processuale e investe il tema della sufficiente determinatezza della domanda introduttiva. Alla stregua di tale mezzo di censura ci si deve infatti chiedere se le indicazioni contenute nel ricorso fossero idonee a soddisfare le condizioni di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3: norma applicabile nel caso in cui l'interessato si avvalga del procedimento sommario di cognizione, come nella fattispecie è avvenuto (condizioni comunque coincidenti con quelle desumibili dall'art. 414 c.p.c., n. 3, cui deve farsi riferimento nel caso in cui la causa sia introdotta non col rito speciale di cui all'art. 702 bis c.p.c. e ss., ma col rito del lavoro, a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, comma 1): si tratta in altri termini di chiarire se, nella fattispecie che interessa, la domanda fosse adeguatamente circostanziata quanto alla "cosa" che ne costituiva oggetto.

Select target paragraph3