della Corte di giustizia: si è infatti precisato che il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione vertente su link verso pagine web nelle quali compaiono informazioni relative a un procedimento giudiziario quando queste ultime si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più, tenuto conto dello svolgimento di quest'ultimo, alla situazione attuale, nei limiti in cui si constati, nell'ambito della verifica dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'art. 8.4 della dir. 95/46/CE, che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata, garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta, prevalgono sui diritti degli utenti di internet potenzialmente interessati, protetti dall'art. 11 di tale Carta (Corte giust. UE, Grande sezione, 24 settembre 2019, G.C. e altri, C-136/17, 79). Pertanto la mancata individuazione delle informazioni, e cioè dei risultati ottenuti attraverso ricerche condotte a partire dal nome della persona, rende indeterminata la domanda anche perché questa deve rappresentare gli elementi fattuali - prima di tutto desumibili dalla precisa rappresentazione dei risultati che si intendono rimuovere -, che consentono di procedere al menzionato giudizio di bilanciamento tra i diritti in conflitto: giudizio che costituisce momento centrale della decisione avente ad oggetto la deindicizzazione e su cui, naturalmente, il convenuto deve poter prendere posizione. 2.7. - Posto che competeva all'odierno controricorrente, a mente dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, individuare i link accessibili attraverso il motore di ricerca di cui era domandata la rimozione, resta da chiarire se, a tal fine, si imponesse l'indicazione dei singoli URL, come dedotto da Google. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la Corte di giustizia non fornisce utili spunti in detta direzione: l'affermazione, richiamata dalla ricorrente, secondo cui il gestore del motore di ricerca deve assicurare nell'ambito "delle sue possibilità" il soddisfacimento delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE (Corte giust. UE, C-131/12, cit., 38) non implica affatto che, sul piano sostanziale, lo stesso gestore sia tenuto ad attivarsi solo nel caso in cui l'interessato identifichi gli URL dei contenuti che possono essere lesivi del suo diritto alla riservatezza. Non può quindi credersi che da detta pronuncia si tragga indirettamente la regola per cui, in sede processuale, la domanda vada in tal modo circostanziata. La soluzione additata da Google non trova, del resto, un migliore appiglio nella disciplina introdotta dalla dir. 2000/31/CE. E infatti, sempre nel campo sostanziale, con riguardo al tema della responsabilità dell'hosting provider per la lesione dei diritti di proprietà intellettuale, questa Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che resta affidato al giudice del merito l'accertamento in fatto se, in riferimento al profilo tecnico-informatico, l'identificazione di contenuti (nella specie fonogrammi) diffusi in violazione dell'altrui diritto, sia possibile mediante l'indicazione del solo nome o titolo (della trasmissione, in quel caso) da cui sono tratti, oppure sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell'indirizzo URL, alla stregua delle condizioni esistenti all'epoca dei fatti (Cass. 19 marzo 2019, n. 7708). Ora, è da ritenere che, in tema di deindicizzazione, gli URL rappresentino, di regola, lo strumento più idoneo ai fini dell'individuazione del petitum mediato della domanda. Non può

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