Insomma, la soluzione della Corte di giustizia di cui si è poc'anzi detto si rafforza, nel quadro di applicazione del Regolamento 2016/679/UE. Quanto al Codice della privacy, esso non contiene un'espressa previsione del diritto all'oblio, che è stato ricostruito per via essenzialmente pretoria, per lo più quale articolazione succedanea del diritto all'identità personale: nel qual caso con l'esigenza di cui si è detto del già menzionato bilanciamento, che ineluttabilmente si risolve, secondo quanto già detto, in senso sfavorevole al ricorrente. 5.2. - Il secondo mezzo è inammissibile. La tesi del ricorrente, come si è visto, si compendia in ciò, che, avendo egli indicato il valore della causa ai fini della determinazione del contributo unificato in Euro 26.000,00, il giudice non avrebbe potuto applicare, come invece aveva fatto, il successivo scaglione previsto. In proposto, tra i diversi profili di inammissibilità della censura, è sufficiente limitarsi al richiamo della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale peraltro già si era rifatta la Corte territoriale, secondo cui il valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato ha rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega, quindi, alcun effetto vincolante in ordine ai profili processuali (Cass. 10 aprile 2017, n. 9195, quanto all'individuazione del quantum oggetto di domanda; Cass. 16 maggio 2017, n. 12031 e Cass. 20 dicembre 2007, n. 26988, ai fini della competenza per valore; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33457, con specifico riguardo alla liquidazione delle spese di lite). Di guisa che il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. 6. - Il terzo mezzo è inammissibile. Erra anzitutto il ricorrente ad affermare che l'art. 96 c.p.c., comma 3 non sarebbe applicabile "giacchè presuppone l'accertamento della malafede o della colpa grave della parte soccombente". Difatti, la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 18 novembre 2019, n. 29812; Cass. 24 settembre 2020, n. 20018). Dopodichè, questa Corte ha più volte ribadito, con riguardo alla primigenia formulazione dell'art. 96 c.p.c., che, ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero in difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo il controllo motivazionale, nei limiti in cui esso è oggi consentito (Cass. 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. 8 settembre 2003, n. 13071), e cioè con riguardo al superamento della soglia del "minimo costituzionale" (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

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