Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione dell'impegno processuale si liquidano in C 2.000 oltre accessori di legge. Non vi è di conseguenza luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in C 2.000 oltre accessori di legge. Così deciso il 14/07/2016 Corte di Cassazione - copia non ufficiale P. Q. M.

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