11.1. Quanto alla prima, si tratta di stabilire se l'archiviazione delle notizie per finalità storica sia una
modalità di trattamento compatibile con l'iniziale raccolta a scopi giornalistici e se l'attività di raccolta così
compiuta risponda ad un interesse pubblico.
La risposta è nel D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 99, là dove è previsto che l'archiviazione delle notizie per
finalità storica è un trattamento compatibile con quello iniziale a scopo giornalistico e che esso può essere
svolto "anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati
in precedenza raccolti o trattati" e, arcora, nell'art. 4 del medesimo testo normativo che, al comma 4, lett.
a), riconosce della finalità storica un'accezione ampia, destinata a ricomprendere con quella di studio,
indagine e ricerca anche quella di "documentazione di figure, fatti e circostanze del passato".
L'attività di conservazione delle raccolte delle edizioni dei giornali pubblicate risponde ad un pubblico
interesse tanto da assumere un duplice rilievo costituzionale: a) in quanto strumentale alla ricerca storica
ed espressione del correlato diritto (art. 33 Cost.); b) in quanto espressione del diritto di manifestare
liberamente il pensiero (artt. 21 e 33 Cost.).
L'archivio di cronaca giornalistica o, più propriamente, l'attività di raccolta ed archivio delle passate edizioni
di un giornale accomuna - senza ricorso a criteri diretti a segnalare a maggiore o minore rilevanza storica
dei fatti e quindi senza rielaborazione critica - tutti gli accadimenti; ad esso deve riconoscersi copertura
costituzionale sia in quanto strumentalmente connesso all'attività di ricerca storica, quale perimetro di un
possibile suo utilizzo, sia perchè comunque espressione della generale manifestazione del pensiero (artt. 33
e 21 Cost.).
Può quindi aversi un giudizio di bilanciamento del dato archiviato, nell'autonomo rilievo assunto - e
condiviso con la raccolta giornalistica di cui fa parte - in rapporto al diritto all'oblio per un percorso
destinato a spingersi, a soddisfazione di quest'ultimo, fino alla rettifica-integrazione del dato là dove
l'informazione giornalistica originaria non sia rispondente a verità.
Per siffatto bilanciamento la persona protagonista della notizia, salvi i limiti di verità di quest'ultima, non
potrà ottenerne la cancellazione dall'archivio di un giornale on-line invocando il diritto ad essere
dimenticata e tanto nell'assolta finalità documentaristica dell'archivio inteso, nei suoi contenuti, quale
declinazione del diritto all'informazione.
La creazione di una memoria collettiva calibrata sugli accadimenti di cronaca e con finalità storico-sociale
non può dirsi snaturata dal carattere digitale del mezzo sicchè, come da taluno espresso con una immagine
acutamente evocativa del concetto, alla eliminazione della notizia dall'archivio on-line deve riconoscersi a
stessa forza che avrebbe l'atto di strappare una pagina di un vecchio numero di un giornale custodito
nell'archivio cartaceo.
11.2. Quanto alla seconda delle questioni prospettate dalla fattispecie in esame, si tratta poi di individuare
il rimedio, mettendo sotto lente la specificità della prima in cui ad offendere il protagonista della notizia
non è neppure la sua mera permanenza in rete, ma le modalità secondo le quali ciò avviene.
Il diritto all'oblio viene quindi in rilievo rispetto alla lesione risentita dal protagonista dell'informazione
dall'accesso generalizzato ed indistinto consentito agli utenti del web ai contenuti della notizia che presente nella pagina di un giornale in formato digitale ed inserita in un archivio giornalistico on-line riemerge, in seguito alla digitazione sulla query del motore di ricerca del nominativo dell'interessato, per
l'intervenuta sua indicizzazione, operazione con cui il gestore di un motore di ricerca include nel proprio
data-base i contenuti di un sito web che viene in tal modo acquisito e tradotto all'interno del primo.
Il fenomeno dell'"appiattimento" delle informazioni presenti in Internet - inteso come insieme di archivi
non organizzati e strutturati, isolati ed incapaci di attribuire peso e contestualizzazione alle notizie -, su cui
in un passato, non lontano, si esprimeva autorevolmente questa Corte di Cassazione per poi riconoscere