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un'argomentazione che elude, nel caso di specie, il problema centrale,
rappresentato proprio dal fatto che la generale riflessione sottesa a quella frase
muta completamente di significato, quando concentrandosi sul singolo
appartenente all'associazione - sia pure con un ruolo apicale - finisce per violare
in modo insuperabile il nucleo fondamentale della dignità che il nostro
ordinamento riconosce a qualunque essere umano, anche a chi appartiene ad
una associazione malavitosa sanguinaria e nefasta (o addirittura la capeggia), in
quanto il fondamento costituzionale del nostro sistema penale postula la
pertanto, non può tollerare, neanche come artifizio retorico, la sua reificazione.
In conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, la sentenza del Tribunale di
Trapani va annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.,
alla Corte d'appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per il
giudizio di secondo grado.
Così deciso il 10/05/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
"rieducabilità" anche del peggior criminale (art. 27, comma terzo, Cost.) e,
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