Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 07/06/2016 il Tribunale di Trapani ha assolto Gaspare
Giacalone dal reato di cui all'art. 595 cod. pen., perché il fatto non costituisce
reato.
Ha osservato la sentenza impugnata che veniva in questione l'esercizio del diritto
di critica. Era certo esatto che l'autore, nel dare notizia sul suo blog del decesso
di Mariano Agate, esponente apicale di Cosa nostra per il mandamento di Mazara
del Vallo e condannato, oltre che per la partecipazione a tale sodalizio criminale,
criminale, aveva concluso che la sua morte toglie alla Sicilia un gran bel pezzo di
merda; ma era, altresì, vero che l'espressione imponeva al lettore di confrontarsi
con il sistema pseudo-valoriale proposto dall'associazione di cui era parte
l'Agate, in un contesto ambientale nel quale la confusione (o apparente
coincidenza) tra valori e disvalori costituisce un obbiettivo preciso del sodalizio
criminoso. Aggiunge il Tribunale di Trapani che, in tale cornice di riferimento, la
frase rappresentava uno strumento retorico in grado di provocare nel lettore un
senso di straniamento che lo interroga sulla validità delle prospettive tradizionali,
e ciò allo scopo di sollecitarlo ad una nuova consapevolezza sulla necessità di
sradicare ogni ambiguità nella scelta tra contrapposti (seppure artatamente
confondibili) sistemi valoriali.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha proposto
ricorso immediato per cassazione, con il quale lamenta erronea applicazione
della legge penale.
3. Sono state depositate memorie nell'interesse del Giacalone e delle parti civili.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Al riguardo, va ribadito che il diritto di critica si concretizza in un giudizio
valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del
discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante
rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di
coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché
tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla
protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono
compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in particolare, il requisito
della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta, ossia
strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella
gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione (v., ad es., Sez. 5, n.
37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866).
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
anche per il coinvolgimento in plurimi omicidi, dopo averne descritto la vita
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