con riguardo al servizio di posizionamento su internet) non possa essere ritenuto responsabile
per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto
a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, abbia omesso di
prontamente rimuovere tali dati o di disabilitare l'accesso agli stessi (Corte giust. UE, Grande
sezione, 23 marzo 2010, C-236/08, C-237/07 e C- 238/08, Google France, 120; in termini
analoghi, con riferimento all'ipotesi di prestazione del servizio di gestione di un mercato on
line, per l'ipotesi di acquisita conoscenza, da parte del provider, di fatti o circostanze in base
ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte
in vendita, Corte giust. UE, Grande sezione, 12 luglio 2011, C-324/09, L'Ore'al, 124).
2.4. - Analogo obbligo di intervento è stato riconosciuto nel campo del c.d. diritto all'oblio,
che qui interessa: si è affermato, difatti, che il provider possa essere tenuto a sopprimere
dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una
persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative alla
stessa persona. In tale ambito l'obbligo di intervento trova fondamento nel rilievo per cui
l'attività del motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da
terzi su internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente
e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti della rete secondo un
determinato ordine di preferenza è da qualificare come trattamento di dati personali (Corte
giust. UE 13 maggio 2014, Grande sezione, Google Spain e Google, C.131/12, 41): con la
conseguenza che compete allo stesso gestore di assicurare che l'attività svolta sia osservante
delle prescrizioni della dir. 95/46/CE relativa al trattamento di tali dati. In tema di diritto
all'oblio, dunque, l'obbligo di intervento dell'internet service provider presenta un
fondamento diverso rispetto a quello che si delinea ove venga in questione la violazione dei
diritti di proprietà intellettuale: in questa seconda ipotesi, infatti, viene in questione l'art.
14.1, lett. a), della dir. 2000/31/CE, secondo cui il prestatore del servizio può essere esonerato
da qualsiasi responsabilità per i dati di natura illecita che ha memorizzato solo a condizione
di non essere stato "effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è
illecita" (cfr. Corte giust. UE, C-324/09, cit., 119).
2.5. - L'obbligo di intervento dell'internet service provider presuppone, comunque, in
entrambe le ipotesi (sia nel caso di violazione dei diritti di privativa, sia nel caso in cui venga
in questione il trattamento dei dati personali), la precisa conoscenza, da parte dello stesso
prestatore di servizi, dei contenuti passibili di rimozione. Con riferimento alla prima
fattispecie la Corte di giustizia ha rilevato, in particolare, che in caso di segnalazione di
contenuti illeciti le informazioni fornite al provider debbano essere sufficientemente
circostanziate (cfr. sul punto Corte giust. UE, C-324/09, cit., 122, ove si sottolinea che una
notifica di un'attività o di un'informazione illecita non può automaticamente far venire meno
l'esonero dalla responsabilità del provider previsto all'art. 14 della direttiva 2000/31/CE,
"stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite
possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate"). Analogo principio è stato
formulato con riguardo all'obbligo di intervento del gestore del motore di ricerca la cui attività
incida sui diritti fondamentali della persona: infatti, detto gestore deve assicurare nell'ambito
"delle sue possibilità" - oltre che delle sue responsabilità e delle sue competenze - il
soddisfacimento delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, affinché le garanzie previste da
quest'ultima possano sviluppare pienamente i loro effetti e possa essere effettivamente