realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate, in particolare del loro
diritto al rispetto della loro vita privata (Corte giust. UE, C-131/12, cit., 38). Quel che
accomuna le due ipotesi e', dunque, la necessità, sul piano sostanziale, che il provider sia
posto nella condizione di avere precisa contezza della situazione che, in base alle richiamate
discipline, lo obbliga ad intervenire.
2.6. - Se ora ci si sposta sul piano processuale è agevole comprendere come l'esigenza di una
precisa rappresentazione dei contenuti cui l'utente internet ha accesso a mezzo dell'attività
del provider rilevi nell'economia dell'editio actionis e, segnatamente, quanto alla
determinazione della cosa oggetto della domanda. L'indicazione dei contenuti di cui è
domandata la rimozione è ovviamente indispensabile in quanto è attraverso tale indicazione
che è possibile individuare il petitum mediato della pretesa; ma lo è anche in una diversa
prospettiva, segnata dal rilievo per cui, come si è visto, nella materia della
deindicizzazione, che qui interessa, l'obbligo di intervento del provider non è assoluto e
illimitato, quanto, piuttosto, condizionato dalla possibilità, da parte di detto soggetto, di
prendere atto dell'interferenza delle informazioni, reperibili attraverso l'attività del motore
di ricerca, con i diritti fondamentali della persona, e quindi anche con quello alla riservatezza:
in tal senso, una doglianza generica, che non identifichi le informazioni che ledano il diritto
del singolo alla protezione dei propri dati personali si traduce in una domanda che non
individua i contenuti rispetto al quale possa ritenersi esigibile, in concreto, l'intervento del
prestatore del servizio.
Ma non è tutto.
Si è appena parlato di intervento esigibile in concreto, in quanto l'accoglimento della
domanda di deindicizzazione postula un accertamento, da parte del giudice, circa la
prevalenza che possa assumere, nella singola fattispecie, il diritto alla protezione dei dati
personali rispetto all'interesse pubblico all'informazione (segnatamente, a quell'informazione
che è più velocemente reperibile attraverso l'attività del motore di ricerca).
La Corte di giustizia, pur riconoscendo che il provider è tenuto a sopprimere, dall'elenco di
risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei
link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative alla stessa
persona, ha precisato che la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda
dell'informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di
internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest'ultima; ha affermato che, in
conseguenza, occorre ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali
della persona di cui trattasi, derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea, precisando, poi, che i diritti della persona interessata tutelati da tali
articoli prevalgono, di norma, sull'interesse degli utenti di internet, anche se tale equilibrio
può dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo
carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del
pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del
ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica (Corte giust. UE, C-131/12, cit., 81).
L'esigenza di tale bilanciamento, che parrebbe però modulato nel senso di una maggiore
valorizzazione del diritto all'informazione, è stata ribadita dalla giurisprudenza più recente