parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". Alla
stregua della normativa sopra citata è discriminatorio ogni comportamento che
provochi una distinzione anche in ragione dell'origine nazionale e quindi della
cittadinanza … Ai sensi dell'art. 2 del D.Igs. 215/2003 costituisce discriminazione
per ragioni di razza e origine etnica, non solo il trattamento di svantaggio
comparativo subito da un soggetto per motivi connessi a tali fattori, ma anche la
"molestia" subita in connessione ai medesimi motivi. Per molestia, si intende
"quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo" (aggettivi da
intendersi non in senso cumulativo, come risulta da un'interpretazione letterale
della congiunzione "o", introdotta dalla modifica operata con decreto legge
59/2008, in seguito alla procedura d'infrazione n. 20005/2358 della Commissione
Europea). … Infatti: il termine "clandestino" contraddistingue it comportamento
delittuoso (punito con una contravvenzione) di chi fa ingresso o si trattiene nel
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione;
con l'epiteto di "clandestino" si fa chiaramente riferimento ad un soggetto
abusivamente presente sul territorio nazionale ed e idoneo a creare un clima
intimidatorio (implicitamente avallando l' idea che i "clandestini", non
regolarmente soggiornanti in Italia, devono allontanarsi). … veicola l'idea
fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini
… Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di tale
espressione, che ha l'effetto non solo di violare la dignità degli stranieri,
richiedenti asilo, appartenenti ad etnie diverse da quelle dei cittadini italiani, ma
altresì di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti. … Va escluso
che, sulle condotte discriminatorie tenute dai partiti resistenti, possa incidere in
maniera scriminante la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21
Costituzione. Non vi è dubbio che la normativa in materia di discriminazione
derivi la propria ratio dai principi fondamentali fissati dalla Costituzione in tema
di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, nonché
dell'eguaglianza e della pari dignità sociale di tutti i cittadini (senza distinzione di
razza, religione...), salvaguardati tanto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, che
dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui principi
sono stati recepiti dagli artt. 1 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
europea.
Nel bilanciamento delle contrapposte esigenze - entrambe di rango costituzionale
- di tutela della pari dignità, nonché dell'eguaglianza delle persone, e di libera
manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto
principio fondante la stessa Repubblica.” La Corte d’appello nel confermare tale
pronuncia ha ribadito: “La tutela contro gli atti di discriminazione si fonda
essenzialmente sui principi fondamentali della Costituzione in tema di diritti
inviolabili della persona, di adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2
Cost.), di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge senza
distinzione di sesso, di razza e di lingua, di opinioni politiche e di condizioni
personali e sociali (art. 3 Cost.).
Il divieto di discriminazione è inoltre sancito dall’art. 14 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Anche l’espressione di un’opinione “politica”, pur rappresentando
estrinsecazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione
del pensiero, deve essere necessariamente bilanciata con il rispetto e la tutela
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