trattamento prescelta dal Titolare e della sua potenziale diffusività e lesività, ed in
assenza di evidenti e particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale (per
richiamare la pronuncia di questa Corte n. 5525/2012), deve cedere il passo ai diritti
ed alle libertà enunciate dall'art. 2 Codice Privacy, tra cui il diritto alla riservatezza,
trasmodando altrimenti i limiti del trattamento pertinente, non eccedente e dunque
lecito", si ascrive alla pronuncia impugnata di essere incorsa "in una palese
violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 2, 7 e 11 nel ritenere prevalente
l'interesse della collettività, "e in particolare del mondo economico", alla conoscenza
della ormai "storica" notizia, pur in assenza di particolari esigenze che giustifichino la
permanenza del dato in un archivio liberamente accessibile e creato in relazione alle
(nuove) finalità storico-documentaristiche; di tal che il trattamento posto in essere dal
Corriere oggi è eccedente e non pertinente rispetto alle sue finalità secondo quanto
previsto dall'art. 11, dovendo prevalere il potere di controllo dell'interessato sui dati,
in ragione del preminente diritto di riservatezza, protezione dei dati personali e
dignità che nell'art. 2 del Codice trovano fondamento" (cfr. pag. 19 del ricorso).
5. Precisandosi, fin da ora, che i riferimenti agli articoli di cui al D.Lgs. n. 196 del
2003 devono intendersi effettuati ai rispettivi testi (applicabili ratione temporis)
anteriori alle modifiche apportategli dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ritiene il
Collegio di dover anteporre l'esame del terzo motivo allo scrutinio dei primi due,
apparendo del tutto evidente il carattere centrale di esso, rispetto agli altri,
sintetizzabile nell'assunto secondo cui le finalità giornalistiche giustificative della
pubblicazione, all'epoca delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto Pietro P.
(padre, medio tempore deceduto, dell'odierno ricorrente), dei dati inerenti la sua
persona in articoli che narravano le vicende stesse, vere e note, si sarebbero del
tutto attenuate in forza del lunghissimo tempo trascorso, rendendo, così, affatto
lecita la domanda, oggi proposta da suo figlio, di tutela della riservatezza e del
riconoscimento del conseguente diritto all'oblio. Si tratta, in altri termini, e come
condivisibilmente rimarcato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria
scritta (cfr. pag. 5), di "ragionare su quali siano i dati aventi una rilevanza storica o
semplicemente storiografica, la conservazione dei quali è prevalente rispetto al
diritto del singolo ad essere dimenticato dal contesto storico-sociale (right to be left
alone) ed al diritto del singolo a mantenere il controllo dei dati relativi alla propria
sfera personale fino al punto da poterne esigere la cancellazione quando siano
venute meno le esigenze che ne hanno suggerito la raccolta e la diffusione". Le
argomentazioni che su tale motivo saranno svolte, e le conclusioni
conseguentemente adottate, del resto, si riveleranno incidenti sull'esito degli altri.
5.1. Va immediatamente sgomberato il campo dal profilo riguardante il vizio
motivazionale pure prospettato con tale censura, essendo l'assunto del tribunale, in
parte qua, puntuale e comprensibile, dunque non apparente, sicché si sottrae al
sindacato di legittimità ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, (qui utilizzabile ratione temporis, risultando
impugnata una sentenza resa il 17 febbraio 2014). Come ormai noto, tale normativa,
circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione
all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parli, costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre
al minimo costituzionale l'ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in
ordine alla motivazione della sentenza, restringendo l'anomalia motivazionale
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents