denunciabile in questa sede ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, ossia alle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d'individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., SU, nn. 8053 e Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 11/03/2014) 07/04/2014, n. 8054 del 2014; Cass. n. 21257 del 2014). Fattispecie, qui, certamente non ravvisabili. 5.2. Quanto, invece, al prospettato vizio di violazione di legge, va preliminarmente osservato che il cd. diritto all'oblio ha ricevuto il suo, primo, esplicito riconoscimento in Cass. n. 3679 del 1998, nella cui motivazione si legge, tra l'altro, che esso deve intendersi "...come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata...", a meno che - veniva ivi precisato - non vi fossero "fatti sopravvenuti" idonei a far tornare d'attualità la notizia: una precisazione volta a contemperare diritti della personalità e diritto di cronaca, che avrebbero, poi, trovato un tentativo di codificazione nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 1, lett. e), laddove è sancito l'obbligo di conservare i dati in una forma che permetta di identificare l'interessato per un periodo non eccedente quello necessario al perseguimento degli scopi avuti di mira all'atto della raccolta o nel successivo sviluppo del trattamento. Norma che va letta in combinato disposto con il precedente art. 7, comma 3, lett. b), relativo al diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione o la trasformazione delle sue informazioni personali, e che sviluppa il cd. diritto di libertà informatica nella sua duplice forma e versione: come libertà negativa, consistente nel diritto ad essere dimenticato, e come libertà positiva, ovvero come potere di controllo sui propri dati personali. 5.3. Il diritto all'oblio, generato dalla giurisprudenza e consolidato dalla legislazione, ha, però, come appresso si vedrà, dovuto fare i conti con internet, la rete delle reti, dove tutto ciò che è stato inserito nel web rimane una memoria illimitata e senza tempo, ovvero un deposito di dati di dimensioni globali, sia pure, come è stato detto usando una metafora, trattandosi di "pagine isolate di libri custoditi in mille diverse biblioteche". Infatti, nell'ambito del web la ripubblicazione non è più necessaria, dal momento che l'informazione, una volta inserita, in genere non è più cancellata, ma permane disponibile o quanto meno astrattamente disponibile. Se, allora, nella concezione originaria del diritto all'oblio, legata all'identità della persona ed alla sua riservatezza, si ha riguardo ad una riproposizione al pubblico di una notizia a distanza di tempo, con le nuove tecnologie, ed in presenza dei dati sul web, ciò che rileva non è solo, o necessariamente, la riproposizione dei fatti quanto, piuttosto, la loro permanente accessibilità. L'aspetto di maggior rilievo in questa seconda ipotesi è, quindi, dato dal tempo di permanenza dell'informazione, trattandosi non tanto e non solo di un evento che si ripropone all'attenzione del pubblico, bensì di un evento che potenzialmente mai è uscito dalla sua attenzione. Ciò che cambia, pertanto, è il ruolo del tempo e l'esigenza che si intende soddisfare. Nasce da qui la richiesta di poter ottenere la cancellazione dei propri dati dalla rete quando sia venuta meno la finalità per la quale se ne è consentito l'uso, e, soprattutto, quando non sussistano più i motivi che possono aver giustificato la loro diffusione. Il diritto all'oblio, in questa

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