carico, oltre ai danni, perchè lesiva del suo diritto all'immagine personale, alla riservatezza, all'oblio e dall'accesso al credito. 2. - L'Agenzia delle entrate, quale successore ex lege dell'Agenzia del territorio, resiste con controricorso. 3. - Il Procuratore Generale chiede l'accoglimento del terzo motivo di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. - Il ricorso contiene tre motivi. 4.1. - Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali e diritto all'oblio prevista dal regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio e dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e allegati, contraddittorietà ed incostituzionalità manifesta. Si censura la sentenza impugnata per aver giudicato legittime le modalità di annotazione della cancellazione dell'ipoteca, le quali consentivano di risalire ad una precedente iscrizione di ipoteca giudiziale ad iniziativa del Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Nel corpo del motivo si sostiene che la previsione dettata dall'art. 2886 c.c., che disciplina le formalità per la cancellazione, dovrebbe essere giudicata recessiva, se non a prezzo dell'incostituzionalità della disposizione, rispetto ai diritti di rango costituzionale invocati, in particolare il diritto alla riservatezza, all'oblio e dall'immagine. 4.2. - Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente all'art. 91 c.p.c. ed al D.M. n. 55 del 2014, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso il principio secondo cui, allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, la liquidazione delle spese deve essere rapportata ad esso. 4.3. - Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente all'art. 96 c.p.c., comma 3, sostenendo che la domanda spiegata non sarebbe stata palesemente infondata, tant'è che "l'autorità di settore, il Garante della Privacy... ha da tempo avviato una consultazione pubblica che ha portato all'emanazione dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 196 del 2003. L'esigenza che ha ispirato l'autorità di settore è la medesima che fonda la domanda del R.". Si sostiene inoltre che l'art. 96 c.p.c., comma 3 non sarebbe applicabile "giacchè presuppone l'accertamento della malafede o della colpa grave della parte soccombente". 5. Il 5.1. - Il primo mezzo va disatteso. ricorso va respinto. 5.1.1. - Stabilisce l'art. 2886 c.c., comma 2, che la cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore. 5.1.2. - Nel caso di specie era stata iscritta contro il R. ed a favore del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un'ipoteca giudiziale fondata su un titolo scaturente

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