5658 cit.), in cui il diritto di cronaca si afferma con prevalenza là dove ad esso si accompagni il rispetto dei limiti del pubblico interesse, della verità dei fatti narrati e della continenza dell'esposizione (così: Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, nel dettare il cd. decalogo del giornalista). 7.4. Il diritto all'oblio, nato come "right to be let alone" o diritto ad essere lasciati da soli, espressivo di una tutela che si realizza a mezzo della non menzione della vicenda personale - per una nozione negativa e statica che, più propriamente accostabile al "segreto" e sorretta dall'interesse ad impedire che terzi vengano a conoscenza della notizia, si traduce nel diritto di escludere l'ingerenza di una estranea conoscibilità e pubblicità della sfera dell'intimità propria della persona - si sposta, quanto al suo baricentro, verso l'interesse alla riservatezza o riserbo che preclude la divulgazione e la pubblicizzazione della notizia, nel rilievo che la lesione del diritto alla riservatezza, portato dei mezzi ai diffusione di massa, legittima l'interesse al ricorso a strumenti di tutela oggettiva fondati sul controllo delle modalità e delle tecniche di acquisizione della notizia (in tal senso: Cass. n. 5658 cit., in motivazione). Il passaggio si ha con la L. 31 dicembre 1996, n. 675, contenente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", adottata in attuazione alla direttiva dell'Unione Europea 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento e del Consiglio d'Europa che lascia venire in considerazione la materia del trattamento dei dati personali. Nella lettura riservata al tema dalla più attenta dottrina, con l'affermarsi delle nuove tecnologie della società dell'informazione a venire in rilievo è infatti la raccolta organizzata dei dati personali. L'interesse alla riservatezza diviene così esercizio di un potere di controllo sulla circolazione delle informazioni personali, nella prospettiva propria dell'autodeterminazione informativa, intesa a costruire la sfera privata della persona. 7.5. Con il codice della privacy contenuto nel Testo Unico emanato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") - di riordino della materia, tenendo conto anche di quanto disposto dalla direttiva CE 2002/58 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche -, la finalità diviene quella di garantire che la gestione di dati personali o sensibili da parte di privati o enti pubblici avvenga ne rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona per un rapporto di chiara strumentalità della prima ai secondi. Si afferma in tal modo una visione del diritto alla riservatezza che, connotata da dinamismo, meglio si declina come diritto alla protezione dei dati personali, destinato ad operare oltre la sfera della vita privata, con garanzia all'individuo dell'autodeterminazione decisionale e del controllo sulla circolazione dei dati, in una prospettiva che è quella del diritto alla protezione dell'identità personale nei diversi contesti di vita. Su siffatta premessa, la prescrizione che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, ad integrazione del diritto di "chiunque" ed "ogni persona" (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 1 e art. 8 della cd. Carta di Nizza), nel definire una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di uguaglianza, ricostruisce la dimensione sociale dell'individuo, evitando che la vita passata possa essere di ostacolo per quella presente (valutazioni espresse in: Cass. 04/01/2011, n. 186 poi riprese, nella operata ricostruzione di sistema, da Cass. 05/04/2012, n. 5525, vd. pp. 6 e 7 motivazione). 8. Il diritto all'oblio condivide del diritto alla riservatezza la comune matrice di diritto della personalità e, come il primo, si sviluppa in rapporto all'esercizio del diritto di cronaca, dettato a servizio dell'interesse pubblico all'informazione, per un giudizio di bilanciamento in cui gli interessi coinvolti, di rilevanza costituzionale e convenzionale (art. 21 Cost.; art. 2 Cost.; art. 8 Cedu; artt. 7 e 8 della cd. Carta di Nizza), trovano composizione, di volta in volta, in relazione al singolo caso concreto, con prevalenza ora dell'uno

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