ora dell'altro (in siffatta prospettiva, da ultimo: Cass. SU 22/07/2019 n. 19681; Cass. 20/03/2018 n. 6919),
in una visione cui non sono estranei lo sviluppo tecnologico raggiunto e la capacità delle nuove tecniche di
veicolazione adottate per la diffusione della notizia (Cass. 27/03/2020, n. 7559, par. 5.3.1.).
Nei contenuti il diritto all'oblio si distingue dal diritto alla riservatezza rientrando tra i suoi presupposti
sostanziali il fattore tempo diacronicamente letto (Cass. 09/04/1998 n. 3679, con esplicita prima
affermazione sul punto, individuava il diritto all'oblio nel "giusto interesse di ogni persona a non restare
indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata
pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata").
Il diritto all'oblio, a differenza del diritto alla riservatezza, non è volto a precludere la divulgazione di notizie
e fatti appartenenti alla sfera intima della persona e tenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti,
già legittimamente pubblicati, e quindi sottratti al riserbo, possano essere rievocati nella rilevanza del
tempo trascorso.
Al venir meno dell'attualità della notizia e dell'utilità sociale della prima pubblicazione, si accompagna il
vincente rilievo che lo scorrere del tempo modifica la personalità dell'individuo e la ripubblicazione di una
notizia già divulgata in un lontano passato può avvalorare una immagine della persona diversa da quella al
momento esistente, con lesione della identità personale e della reputazione che alla nuova immagine si
accompagna.
Il diritto ad essere dimenticati (right to be forgotten) per i menzionati contenuti consiste, pertanto, nel
diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria
persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, per la ripubblicazione, a distanza di tempo, di
una notizia relativa a fatti commessi in passato o a vicende nelle quali si è rimasti in qualche modo
coinvolti.
Come rilevato da attenta dottrina, accade così che il fatto, completamente acquisito dalla collettività, dopo
aver perduto la connotazione pubblica, nell'intervenuto decorso del tempo, con il trascolorare
dell'interesse alla sua conoscenza diventa privato e, là dove riproposto, apre lo spazio ai riconoscimento del
diritto all'oblio.
Del diritto all'oblio vengono in tal modo in considerazione plurimi contenuti che, per un autonomo percorso
di composizione, richiamano quelli del diritto alla riservatezza, alla reputazione e all'identità personale,
nell'ulteriore distinzione che, a differenza di quest'ultimo, il diritto all'oblio non trova soddisfazione
nell'attualizzazione della notizia del passato rispettosa dell'attuale identità dell'individuo, altrimenti falsata
dalla mera riproposizione della prima, quanto nel porre nel dimenticatoio situazioni che, rese pubbliche nel
passato, ove riproposte al pubblico deformerebbero i caratteri dell'individuo (i primi contenuti
appartengono al patrimonio valutativo della sentenza, a Sezioni Unite, del 22/07/2019 n. 19681, nel
compendiato principio di diritto ivi espresso, in una fattispecie in cui l'esercizio del diritto di cronaca restava
declinato come prodotto editoriale frutto di rielaborazione storica; in precedenza, essi si rinvengono
in Cass. 26/06/2013 n. 16111, in una fattispecie in cui una vecchia notizia, che aveva esaurito il proprio
portato informativo per risultare sostanzialmente veritiera, si riattualizzava in quanto direttamente
correlata ad una nuova; entrambi i profili sono in Cass. n. 3679 del 1998 cit., in motivazione, par. 3).
Ecco che, come dalla dottrina rilevato, il diritto all'oblio è "la naturale conseguenza della corretta e logica
applicazione dei principi generali del diritto di cronaca" e se non va diffuso in origine il fatto la cui
divulgazione, lesiva, non risponde ad un reale interesse pubblico, allo stesso modo non deve essere
riproposta o mantenuta, a distanza di tempo dalla prima pubblicazione, una vecchia notizia che, sia pure in
origine lecitamente divulgata, non sia più rispondente ad una attuale esigenza informativa.