distruzione del proprio archivio storico, si era piuttosto valorizzata, quale unico scopo praticabile secondo il
codice sulla protezione dei dati personali, la deindicizzazione della notizia da parte del motore di ricerca.
Il carattere digitale e non cartaceo dell'archivio di un giornale sarebbe fattore irrilevante, dovendo essere
affermata la consultabilità, di entrambi, in ogni tempo; la sopravvenuta "irritualità" della notizia avrebbe
potuto ricevere tutela non dalla sua eliminazione, ma dalla sua impedita diretta visibilità attraverso il
motore di ricerca.
La sentenza impugnata avrebbe affermato il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati personali, in
applicazione dell'art. 7, comma 3, lett. b), art. 11, comma 1, lett. e) e art. 25 D.Lgs. cit., obliterando in tal
modo i contenuti dei successivi artt. 136, 137 e 139, relativi a trattamento riservato ai dati personali
nell'esercizio della professione di giornalista, declinato rispetto all'esclusivo perseguimento della finalità
della perdurante conservazione delle notizie negli archivi dei quotidiani on-line.
2. Con il secondo motivo di ricorso si fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003,
art. 99, commi 1 e 2, art. 139, nonchè degli artt. 1,5,6, 12 e 13 del "Codice di deontologia sul trattamento
dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" del 29 luglio 1998 (G.U. 3 agosto 1998 n. 179) in
relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il cit. D.Lgs. n. 196, art. 99, statuisce sulla compatibilità del trattamento dei dati personali per scopo storico,
statistico o scientifico con i diversi scopi per i quali i dati erano stati in precedenza raccolti o trattati. Nelle
diverse assolte finalità, il nuovo trattamento può avvenire oltre il tempo necessario per conseguire gli scopi
in vista dei quali i dati erano stati in precedenza raccolti o trattati.
Le norme sul trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica contenute nel "Codice di
deontologia" cit. distinguono poi tra le attività di raccolta e conservazione attuate nell'ambito dell'attività
giornalistica, e per gli scopi propri di tale attività, liberamente effettuabili senza il consenso del soggetto o
l'autorizzazione del Garante, e la memorizzazione ed il trattamento dei dati personali ad opera di banche
dati.
Ai sensi dell'art. 12 del Codice deontologico il trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non
subisce limite e rientra ancora nell'attività giornalistica ove effettuato attraverso la conservazione
nell'archivio on-line per fini storici.
Un articolo giornalistico nato come espressione del diritto-dovere di cronaca resta legittimamente
conservato in un archivio che, benchè informatizzato, svolge pur sempre la stessa funzione degli archivi
cartacei.
Il diritto all'oblio sarebbe poi stato erroneamente evocato nell'impugnata sentenza e tanto nella
perdurante attualità della notizia di cronaca che, relativa a fatti avvenuti nel (OMISSIS), conservava
l'indicato carattere al momento del deposito del ricorso avvenuto il 9 gennaio 2017 senza che il ricorrente
potesse vantare aspettativa alcuna ad essere dimenticato dall'opinione pubblica a distanza soltanto di un
anno e sei mesi dalla vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto.
In ogni caso il tribunale nell'attualità della notizia non aveva valutato l'interesse pubblico alla conoscenza
degli ulteriori sviluppi e dell'esito del procedimento.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della Convenzione dell'Unione
Europea (libertà di espressione) con riferimento all'art. 17, par. 3, lett. a) e all'art. 85, par. 1 e 2 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per espressa
violazione della normativa interna di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 99, commi 1 e 2, artt. 136, 137 e 139,
nonchè degli artt. 1, 6, 12 e 13 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dai personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica" del 29 luglio 1998, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.