spese dell'ulteriore grado.
2.1. Ha premesso la Corte territoriale, ai fini di un corretto inquadramento storico
della vicenda, che l'articolo in oggetto si inseriva in una rubrica settimanale che
aveva rievocato il racconto di diciannove omicidi particolarmente efferati sui quali
l'opinione pubblica locale si era a lungo confrontata.
L'omicidio commesso dal S., in particolare, era stato descritto "senza accostamenti
suggestionanti e/o fuorvianti sottintesi", tanto che il nome del colpevole risultava solo
nel corpo dell'articolo e non nel titolo in grassetto, mentre in testa all'articolo, e con
caratteri più piccoli, era scritto il riferimento ai coniugi S.. Dal testo complessivo
emergeva che la vicenda andava ad inserirsi in un contesto familiare difficile, tanto
che l'omicida aveva reso una piena confessione del delitto e la Corte d'assise aveva
mostrato benevolenza nei suoi confronti. Da tanto conseguiva, secondo la Corte di
merito, che non vi era stata "nessuna gratuita e strumentale rievocazione del delitto
P., nessuna ricerca di volontaria spettacolarizzazione", così come "nessuna offesa
triviale o irridente del sentimento umano".
2.2. Tanto premesso in punto di fatto, la Corte cagliaritana richiamati i principi
enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'esercizio del diritto di cronaca
e di critica - ha rilevato che il diritto all'oblio del quale l'appellante chiedeva la tutela
non poteva, nel caso di specie, essere considerato prevalente rispetto al diritto di
cronaca. La pubblicazione del contestato articolo, infatti, non era avvenuta "per il
solo fine di "riempire" strumentalmente una pagina della edizione della domenica",
bensì allo scopo di "offrire, all'interno di una rubrica ben definita e strutturata nel
tempo, una sponda di riflessione per i lettori su temi delicati quali l'emarginazione, la
gelosia, la depressione, la prostituzione, con tutti i risvolti e le implicazioni che
queste realtà possono determinare nella vita quotidiana". Nessun desiderio, quindi,
di "una rinnovata condanna mediatica e sociale in danno del S.", quanto, piuttosto,
un progetto editoriale che "indiscutibilmente rientra nel costituzionale diritto di
cronaca, di libertà di stampa e di espressione".
Ha aggiunto la Corte di merito che la cronaca, "se inserita in un preciso disegno
editoriale non può mai dirsi superata", in quanto "il tempo non cancella ogni cosa e
la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una
assoluta attualità che ne giustifica il ricordo". La figura del S., inoltre, veniva
tratteggiata nell'articolo piuttosto come la vittima di un certo contesto di disagio
psicologico, per cui il corretto bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio
portava a condividere la tesi del Tribunale, espressione di un punto di equilibrio tra
l'art. 2, e l'art. 21 Cost..
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari propone ricorso S.G. con atto
affidato a tre motivi.
Resistono il quotidiano l'Unione Sarda s.p.a. e la giornalista C.M.F. con un unico
controricorso affiancato da memoria.
4. A seguito della discussione del ricorso, avvenuta nell'udienza pubblica del 26
giugno 2018, la Terza Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 5
novembre 2018, n. 28084, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale