spese dell'ulteriore grado. 2.1. Ha premesso la Corte territoriale, ai fini di un corretto inquadramento storico della vicenda, che l'articolo in oggetto si inseriva in una rubrica settimanale che aveva rievocato il racconto di diciannove omicidi particolarmente efferati sui quali l'opinione pubblica locale si era a lungo confrontata. L'omicidio commesso dal S., in particolare, era stato descritto "senza accostamenti suggestionanti e/o fuorvianti sottintesi", tanto che il nome del colpevole risultava solo nel corpo dell'articolo e non nel titolo in grassetto, mentre in testa all'articolo, e con caratteri più piccoli, era scritto il riferimento ai coniugi S.. Dal testo complessivo emergeva che la vicenda andava ad inserirsi in un contesto familiare difficile, tanto che l'omicida aveva reso una piena confessione del delitto e la Corte d'assise aveva mostrato benevolenza nei suoi confronti. Da tanto conseguiva, secondo la Corte di merito, che non vi era stata "nessuna gratuita e strumentale rievocazione del delitto P., nessuna ricerca di volontaria spettacolarizzazione", così come "nessuna offesa triviale o irridente del sentimento umano". 2.2. Tanto premesso in punto di fatto, la Corte cagliaritana richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'esercizio del diritto di cronaca e di critica - ha rilevato che il diritto all'oblio del quale l'appellante chiedeva la tutela non poteva, nel caso di specie, essere considerato prevalente rispetto al diritto di cronaca. La pubblicazione del contestato articolo, infatti, non era avvenuta "per il solo fine di "riempire" strumentalmente una pagina della edizione della domenica", bensì allo scopo di "offrire, all'interno di una rubrica ben definita e strutturata nel tempo, una sponda di riflessione per i lettori su temi delicati quali l'emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione, con tutti i risvolti e le implicazioni che queste realtà possono determinare nella vita quotidiana". Nessun desiderio, quindi, di "una rinnovata condanna mediatica e sociale in danno del S.", quanto, piuttosto, un progetto editoriale che "indiscutibilmente rientra nel costituzionale diritto di cronaca, di libertà di stampa e di espressione". Ha aggiunto la Corte di merito che la cronaca, "se inserita in un preciso disegno editoriale non può mai dirsi superata", in quanto "il tempo non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo". La figura del S., inoltre, veniva tratteggiata nell'articolo piuttosto come la vittima di un certo contesto di disagio psicologico, per cui il corretto bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio portava a condividere la tesi del Tribunale, espressione di un punto di equilibrio tra l'art. 2, e l'art. 21 Cost.. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari propone ricorso S.G. con atto affidato a tre motivi. Resistono il quotidiano l'Unione Sarda s.p.a. e la giornalista C.M.F. con un unico controricorso affiancato da memoria. 4. A seguito della discussione del ricorso, avvenuta nell'udienza pubblica del 26 giugno 2018, la Terza Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 5 novembre 2018, n. 28084, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale

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