assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare
importanza costituita dalla necessità di stabilire i precisi confini tra il diritto all'oblio e
il diritto di cronaca.
Il Primo Presidente ha disposto in conformità.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso.
1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3), violazione dell'art. 2 Cost..
Dopo aver richiamato alcuni specifici passaggi della sentenza impugnata, il
ricorrente osserva che essa avrebbe erroneamente finito per considerare il diritto di
cronaca sempre prevalente sui diritti individuali previsti dall'art. 2 Cost., tra i quali il
diritto all'oblio. Precisa il ricorrente di non aver mai affermato che le notizie
pubblicate fossero di contenuto ingiurioso o diffamatorio ovvero prive di fondamento.
Il punto centrale risiederebbe, invece, nella necessità di stabilire se sia legittimo
pubblicare, o meglio ripubblicare, dopo ventisette anni, la notizia di un tragico
avvenimento con modalità tali da rendere facile e sicura l'individuazione dell'omicida.
Il che, ad avviso del ricorrente, è realmente avvenuto, con conseguente sua
esposizione ad una rinnovata notorietà che gli aveva portato gravi danni.
2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3), violazione dell'art. 3 Cost..
La doglianza si rivolge nei confronti della motivazione della sentenza impugnata là
dove essa afferma che la pubblicazione di una notizia risalente nel tempo può
fondarsi sulla necessità di un'informazione volta a concorrere con l'evoluzione
sociale. Una simile interpretazione dell'art. 21 Cost., secondo il ricorrente, è in
contrasto col principio costituzionale di uguaglianza. Il ricorrente ricorda di aver
commesso il delitto ma di avere anche scontato la pena e di essersi reinserito nel
contesto sociale, mentre la pubblicazione dell'articolo avrebbe compromesso tale
reinserimento andando a colpire la sua dignità personale; e la sentenza impugnata
avrebbe leso anche l'art. 27 Cost., perchè la ripubblicazione nel (OMISSIS) di un
articolo risalente al (OMISSIS) costituirebbe "una pena disumana per qualsiasi
persona, per quanto colpevole di un grave delitto".
3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3), violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000.
Ricorda il ricorrente che l'art. 7 cit. impone che venga rispettato, per ciascun
individuo, il diritto alla propria vita privata e familiare, mentre l'art. 8 cit. garantisce il
diritto alla protezione dei dati che riguardano ciascun individuo. Ad avviso del
ricorrente, considerare lecito, o addirittura doveroso, il mantenimento in vita del