mancata" avvenuta tramite il mezzo televisivo, non comparabile all'attività
giornalistica svolta sulla carta stampata da un lato, né all'immanenza ed infinita
riproducibilità delle informazioni digitali in internet nonché alla connessa, quasi
perpetua, accessibilità garantita dai motori di ricerca, dall'altro). Di notevole
interesse, inoltre, è il principio enunciato da Cass. n. 5525 del 2012, che contempera
la liceità dell'archiviazione on line di articoli giornalistici per finalità storiche con
l'esigenza di garantire che i fatti narrati siano contestualizzati rispetto ai successivi
sviluppi delle corrispondenti vicende (nel caso di specie, concernenti un'inchiesta
giudiziaria che aveva condotto all'arresto dell'interessato e che si era, poi, conclusa
con il suo proscioglimento).
5.9. Proprio quest'ultima decisione, allora, in ragione della evidenti affinità tra la
concreta fattispecie ivi esaminata e quella oggi all'esame del Collegio, può
considerarsi come idoneo parametro decisionale utilizzabile in questa sede, avendo
ampiamente indagato il tema, come si è detto di grande suggestione ed attualità,
costituito dal rapporto tra nuovi media e diritti della personalità.
5.9.1. In quell'occasione, infatti, la Corte di cassazione si mosse alla ricerca di un
difficile equilibrio tra il "mare magnum di informazioni" in cui si sostanzia oggi internet
e quello che, da principio, è stato individuato come "diritto all'oblio" del singolo
interessato, ma che, poi, nella stessa sentenza, ha assunto la diversa
conformazione del diritto alla completa ed attuale informazione su di sé. La vicenda
nasceva, invero, dalla richiesta del ricorrente, rivolta al Garante della privacy prima
ed al Tribunale civile di Milano poi, di ottenere lo "spostamento di un articolo
pubblicato molti anni prima in un'area di un sito web non indicizzabile dai motori di
ricerca" ovvero l'integrazione dello stesso "con le notizie inerenti gli sviluppi
successivi della vicenda narrata". Nella fattispecie, in particolare, il ricorrente
lamentava che l'articolo in questione riportasse la corretta notizia del suo arresto, ma
non, altresì, l'informazione - distinta e successiva - che l'inchiesta giudiziaria "si
fosse poi conclusa con il proscioglimento": non si contestava, dunque, la veridicità
del contenuto dello scritto, né il fatto che esso potesse essere considerato ancora di
pubblico interesse. A ben vedere, quindi, non emergeva, tecnicamente, l'esigenza di
tutelare il "diritto all'oblio", consistendo quest'ultimo nel diritto a non essere più
ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca ma che, attualmente, non
sono più di interesse pubblico, bensì la differente esigenza dell'interessato a che la
notizia in questione non fosse resa disponibile on-line in quanto, non essendo
completa ed aggiornata, giacchè non faceva espresso riferimento al successivo
proscioglimento, "gettava un intollerabile alone di discredito sulla persona del
ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica". Il vero thema decidendum
era, pertanto, l'esistenza, o non, del diritto soggettivo del singolo individuo a che le
informazioni che lo riguardano, presenti on-line, fossero sempre e comunque
costantemente aggiornate in modo che l'identità personale dell'interessato risultasse
fedelmente rappresentata nel suo dinamico divenire, e cioè anche in relazione agli
accadimenti più recenti. La Suprema Corte, al contrario di quanto ritenuto nel caso in
rassegna dal Garante e dal giudice di prime cure, riconobbe la sussistenza di tale
diritto, salvo precisare che lo stesso non può essere inteso nel senso di imporre la
cancellazione dal web delle notizie datate, in quanto, all'esito di un corretto
bilanciamento degli interessi in rilievo, e dunque anche alla luce dell'interesse della
collettività a mantenere memoria delle notizie passate, bisogna piuttosto imporre al
responsabile dell'archivio contenente la notizia, o più in generale al responsabile del
sito internet su cui la notizia risulta pubblicata, l'obbligo di predisporre "un sistema
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