mancata" avvenuta tramite il mezzo televisivo, non comparabile all'attività giornalistica svolta sulla carta stampata da un lato, né all'immanenza ed infinita riproducibilità delle informazioni digitali in internet nonché alla connessa, quasi perpetua, accessibilità garantita dai motori di ricerca, dall'altro). Di notevole interesse, inoltre, è il principio enunciato da Cass. n. 5525 del 2012, che contempera la liceità dell'archiviazione on line di articoli giornalistici per finalità storiche con l'esigenza di garantire che i fatti narrati siano contestualizzati rispetto ai successivi sviluppi delle corrispondenti vicende (nel caso di specie, concernenti un'inchiesta giudiziaria che aveva condotto all'arresto dell'interessato e che si era, poi, conclusa con il suo proscioglimento). 5.9. Proprio quest'ultima decisione, allora, in ragione della evidenti affinità tra la concreta fattispecie ivi esaminata e quella oggi all'esame del Collegio, può considerarsi come idoneo parametro decisionale utilizzabile in questa sede, avendo ampiamente indagato il tema, come si è detto di grande suggestione ed attualità, costituito dal rapporto tra nuovi media e diritti della personalità. 5.9.1. In quell'occasione, infatti, la Corte di cassazione si mosse alla ricerca di un difficile equilibrio tra il "mare magnum di informazioni" in cui si sostanzia oggi internet e quello che, da principio, è stato individuato come "diritto all'oblio" del singolo interessato, ma che, poi, nella stessa sentenza, ha assunto la diversa conformazione del diritto alla completa ed attuale informazione su di sé. La vicenda nasceva, invero, dalla richiesta del ricorrente, rivolta al Garante della privacy prima ed al Tribunale civile di Milano poi, di ottenere lo "spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un'area di un sito web non indicizzabile dai motori di ricerca" ovvero l'integrazione dello stesso "con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda narrata". Nella fattispecie, in particolare, il ricorrente lamentava che l'articolo in questione riportasse la corretta notizia del suo arresto, ma non, altresì, l'informazione - distinta e successiva - che l'inchiesta giudiziaria "si fosse poi conclusa con il proscioglimento": non si contestava, dunque, la veridicità del contenuto dello scritto, né il fatto che esso potesse essere considerato ancora di pubblico interesse. A ben vedere, quindi, non emergeva, tecnicamente, l'esigenza di tutelare il "diritto all'oblio", consistendo quest'ultimo nel diritto a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca ma che, attualmente, non sono più di interesse pubblico, bensì la differente esigenza dell'interessato a che la notizia in questione non fosse resa disponibile on-line in quanto, non essendo completa ed aggiornata, giacchè non faceva espresso riferimento al successivo proscioglimento, "gettava un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica". Il vero thema decidendum era, pertanto, l'esistenza, o non, del diritto soggettivo del singolo individuo a che le informazioni che lo riguardano, presenti on-line, fossero sempre e comunque costantemente aggiornate in modo che l'identità personale dell'interessato risultasse fedelmente rappresentata nel suo dinamico divenire, e cioè anche in relazione agli accadimenti più recenti. La Suprema Corte, al contrario di quanto ritenuto nel caso in rassegna dal Garante e dal giudice di prime cure, riconobbe la sussistenza di tale diritto, salvo precisare che lo stesso non può essere inteso nel senso di imporre la cancellazione dal web delle notizie datate, in quanto, all'esito di un corretto bilanciamento degli interessi in rilievo, e dunque anche alla luce dell'interesse della collettività a mantenere memoria delle notizie passate, bisogna piuttosto imporre al responsabile dell'archivio contenente la notizia, o più in generale al responsabile del sito internet su cui la notizia risulta pubblicata, l'obbligo di predisporre "un sistema

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