compressione del diritto alla reputazione dell'interessato (definita da Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 11/01/2012) 05/04/2012, n. 5525 "immagine sociale") derivante dal perdurare del trattamento dei dati giornalistici/d'archivio comporti, in una concreta fattispecie, un sacrificio non giustificato dal corrispondente interesse alla conoscenza del dato da parte della collettività. In altri termini, sussiste ex art. 21 Cost., un generale diritto alla conoscenza di tutto quanto in origine lecitamente veicolato al pubblico, con conseguente liceità del fine del trattamento dei dati personali contenuti in archivio; tale diritto incontra un limite, in applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11 nelle fattispecie in cui la permanenza del dato nell'archivio informatico, per la sua potenziale accessibilità, non paragonabile a quella di una emeroteca, comporti un tale vulnus alla riservatezza dell'interessato (con conseguente immediata ripercussione sulla propria reputazione) da minarne in misura apprezzabile l'esplicazione dei diritti fondamentali della persona in ambito relazionale. 5.10.2. Si tratta, ad avviso del Collegio, di giustificazione affatto condivisibile perché, come si è già anticipato, ampiamente in linea con la riportata giurisprudenza nazionale e sovranazionale. 5.10.3. Alla stregua di questi principi, quindi, all'esito del bilanciamento di interessi compiuto, il tribunale milanese ha sottolineato che, nel caso in esame, emerge in tutta evidenza che il dato personale, derivante da attività di cronaca giudiziaria legittimamente esercitata, aveva ad oggetto l'attività imprenditoriale del defunto, azionista di riferimento di società industriali di rilievo nazionale - risultando il cd. (OMISSIS), per stessa ammissione del ricorrente, il primo operatore italiano nel campo della grafica - e, in particolare, di condotte ritenute di potenziale rilievo penale, commesse al fine di mantenere/acquisire il controllo del gruppo societario. Ecco, quindi, che "nel bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste e permane l'interesse della collettività, ed in particolare del mondo economico, di "fare memoria" di vicende rilevanti per un soggetto che si presenta come primario centro di imputazione di interessi economici rilevanti per la collettività", dovendosi, inoltre, "ricordare che, tra tutti i dati personali, quelli interessanti l'attività economica esercitata offrono la maggior resilienza all'azione di compressione esercitabile a tutela della riservatezza dei soggetti cui i dati pertengono. Non può, quindi, seriamente contestarsi il potenziale interesse pubblico a conoscere la storia di un primario attore nell'ambito economico nazionale, ivi incluse le lotte scatenatesi per il controllo azionario del gruppo societario in questione" (cfr. pag. 14 della menzionata sentenza). Il tribunale, infine, ha aggiunto che "quanto al richiesto aggiornamento del dato di cronaca giudiziaria di interesse, si osserva che, nel caso in esame, l'editore non poteva accedere alla richiesta di annotazione del "proscioglimento" del congiunto, come invece domandato dal ricorrente, posto che il defunto cav. P. non solo non era stato prosciolto dal GUP in sede di udienza preliminare, condizione di esclusiva applicabilità del concetto di proscioglimento invocato, ma lo stesso nemmeno era stato assolto dal giudice del dibattimento, posto che la vicenda giudiziaria si era conclusa, per alcuni capi di imputazione, con una pronuncia in rito di non doversi procedere, rispettivamente per difetto di querela e per intervenuta prescrizione del reato, e, solo per due degli originari capi di imputazione, l'imputato era stato assolto nel merito" (cfr. pag. 14-15 della medesima sentenza). 5.10.4. In definitiva, quindi, l'avere la società editrice provveduto alla

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