deindicizzazione ed allo spontaneo aggiornamento dell'articolo "(OMISSIS)"
dell'(OMISSIS) - unico su cui ancora esisteva controversia - è stato ritenuto dal
giudice a quo come soluzione idonea a bilanciare i contrapposti interessi in gioco,
conservandosi il dato pubblicato, ma rendendolo accessibile non più tramite gli
usuali motori di ricerca, bensì, esclusivamente, dall'archivio storico de (OMISSIS),
ed al contempo garantendo la totale sovrapponibilità, altrimenti irrimediabilmente
compromessa, fra l'archivio cartaceo e quello informatico del medesimo quotidiano,
nonché il diritto della collettività a poter ricostruire le vicende che avevano riguardato
il controllo dell'impresa P..
5.11. Trattasi, ad avviso di questo Collegio, di un argomentare puntuale ed aderente
al dettato legislativo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali in precedenza
riportati, posto che ha correlato la permanenza nell'archivio storico del giornale alle
particolari esigenze di carattere storico/sociale insite nelle notizie oggetto di causa.
5.11.1. Va ricordato, peraltro, che la protezione normativa dell'archivio (storico)
giornalistico sta cominciando a formare oggetto di attenta considerazione da parte
del legislatore: basti pensare a quanto sancito nel Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016), in cui sono state inserite norme (cfr. art. 9, par. 2, lett.
j)) finalizzate alla tutela delle attività di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici. Il diritto all'oblio subisce delle limitazioni (art. 17,
par. 3, lett. d)) nelle ipotesi in cui il trattamento dei dati sia necessario "a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all'art. 89, par. 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli
obiettivi di tale trattamento". L'art. 89, infine, al par. 1, prende in considerazione
garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato mediante l'adozione di
misure tecniche ed organizzative che possano garantire il rispetto del principio della
minimalizzazione dei dati. Una parte del Regolamento (il titolo VII) è poi dedicata
appositamente al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici con la finalità di garantire la conservazione di
quei dati che siano decisivi per la "memoria" della società.
5.11.2. Orbene, come condivisibilmente puntualizzato dal sostituto procuratore
generale nella sua requisitoria scritta (cfr. pag. 6), "il richiamo di tali norme, anche se
introdotte successivamente e non applicabili al caso in esame, rileva comunque a
fini logico-interpretativi per testare la correttezza della decisione che, a suo tempo,
ha utilizzato criteri giuridici compatibili con la esigenza di preservare la storicità delle
notizie quando le notizie stesse siano di interesse per la collettività e per la storia
economico-sociale di un Paese".
5.11.3. Ecco, allora che, nella fattispecie oggi in esame, la necessità di trovare un
punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti (quelli del titolare del sito dell'archivio
e quelli del titolare del dato, non più accessibile dai comuni motori di ricerca) è stata
ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla deindicizzazione, unita allo spontaneo
aggiornamento dei dati da parte del titolare del sito, considerata dal tribunale
milanese come misura di protezione del singolo ponderata ed efficace, mentre
l'intervento di rimozione sull'archivio storico informatico si sarebbe rilevata eccessiva
e penalizzante così da danneggiare il punto di equilibrio degli interessi predetti. Può,
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