deindicizzazione ed allo spontaneo aggiornamento dell'articolo "(OMISSIS)" dell'(OMISSIS) - unico su cui ancora esisteva controversia - è stato ritenuto dal giudice a quo come soluzione idonea a bilanciare i contrapposti interessi in gioco, conservandosi il dato pubblicato, ma rendendolo accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca, bensì, esclusivamente, dall'archivio storico de (OMISSIS), ed al contempo garantendo la totale sovrapponibilità, altrimenti irrimediabilmente compromessa, fra l'archivio cartaceo e quello informatico del medesimo quotidiano, nonché il diritto della collettività a poter ricostruire le vicende che avevano riguardato il controllo dell'impresa P.. 5.11. Trattasi, ad avviso di questo Collegio, di un argomentare puntuale ed aderente al dettato legislativo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali in precedenza riportati, posto che ha correlato la permanenza nell'archivio storico del giornale alle particolari esigenze di carattere storico/sociale insite nelle notizie oggetto di causa. 5.11.1. Va ricordato, peraltro, che la protezione normativa dell'archivio (storico) giornalistico sta cominciando a formare oggetto di attenta considerazione da parte del legislatore: basti pensare a quanto sancito nel Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in cui sono state inserite norme (cfr. art. 9, par. 2, lett. j)) finalizzate alla tutela delle attività di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Il diritto all'oblio subisce delle limitazioni (art. 17, par. 3, lett. d)) nelle ipotesi in cui il trattamento dei dati sia necessario "a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'art. 89, par. 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento". L'art. 89, infine, al par. 1, prende in considerazione garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato mediante l'adozione di misure tecniche ed organizzative che possano garantire il rispetto del principio della minimalizzazione dei dati. Una parte del Regolamento (il titolo VII) è poi dedicata appositamente al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici con la finalità di garantire la conservazione di quei dati che siano decisivi per la "memoria" della società. 5.11.2. Orbene, come condivisibilmente puntualizzato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta (cfr. pag. 6), "il richiamo di tali norme, anche se introdotte successivamente e non applicabili al caso in esame, rileva comunque a fini logico-interpretativi per testare la correttezza della decisione che, a suo tempo, ha utilizzato criteri giuridici compatibili con la esigenza di preservare la storicità delle notizie quando le notizie stesse siano di interesse per la collettività e per la storia economico-sociale di un Paese". 5.11.3. Ecco, allora che, nella fattispecie oggi in esame, la necessità di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti (quelli del titolare del sito dell'archivio e quelli del titolare del dato, non più accessibile dai comuni motori di ricerca) è stata ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla deindicizzazione, unita allo spontaneo aggiornamento dei dati da parte del titolare del sito, considerata dal tribunale milanese come misura di protezione del singolo ponderata ed efficace, mentre l'intervento di rimozione sull'archivio storico informatico si sarebbe rilevata eccessiva e penalizzante così da danneggiare il punto di equilibrio degli interessi predetti. Può,

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