campo di indagine rispetto agli orizzonti, più ampi, posti dalla Sezione remittente con riferimento al generale utilizzo di internet, precisando (cfr. pag. 19 della medesima motivazione) che tale "scelta di delimitare il campo di indagine non è frutto di un arbitrio decisionale, ma della semplice constatazione per cui ogni pronuncia giudiziaria trova il proprio limite nel collegamento con una vicenda concreta", posto che "alle Sezioni Unite non è affidata "l'enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alla specificità del singolo caso della vita" (sentenze 22 maggio 2018, n. 12564, n. 12565, n. 12566 e n. 12567). In coerenza, quindi, con i limiti del petitum e con le funzioni istituzionali della Suprema Corte, la presente decisione si atterrà ai confini ora indicati". 5.7.2. Così circoscritto il loro campo di indagine, le Sezioni Unite hanno mutato la prospettiva dell'analisi rispetto all'ordinanza di rimessione, ritenendo che, nel caso sottoposto al loro esame, non venisse in gioco il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, quanto, piuttosto, il bilanciamento tra il diritto all'oblio ed il diritto alla "rievocazione storiografica" di eventi passati, ossia il diritto di diffondere nuovamente, nel momento presente, una notizia del passato, che nel momento passato era stato legittimo diffondere sulla base del diritto di cronaca. Ebbene, individuati in tal modo i due "parametri" da porre agli estremi del bilanciamento, le Sezioni Unite hanno affermato che nella rievocazione storica di vicende concernenti eventi del passato, è necessario valutare la sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione, secondo il Supremo Collegio, deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito: in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. 5.7.3. Non appare opportuno, a questo punto, indugiare oltre sull'appena descritta sentenza delle Sezioni Unite, posto che la specifica delimitazione del campo di indagine come dalla stessa effettuato ha precluso l'esame di vicende come quella su cui, oggi, invece, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, la cui peculiarità va ricercata nella necessità di stabilire se gli archivi storici on line possiedano una sorta di primato, garantito dalla libertà di stampa e di informazione (art. 21 Cost.), alla conservazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato. 5.7.3.1. Invero, come giustamente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta (cfr. pag. 7-8) "l'archivio storico del quotidiano, (...), per non snaturare la sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni, nella loro originaria forma e contenuto, e non può subire "amputazioni" a pena di perdere il carattere di storicità e di completezza che lo caratterizza. Il trattamento dei dati archiviati on line non è caratterizzato da finalità giornalistiche (come accade, invece, al momento della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova pubblicazione" nell'ambito di una "nuova iniziativa giornalistica") ma avviene a fini documentaristici, nell'ambito di un archivio liberamente consultabile nella rete internet che si avvale dei meccanismi di recupero del dato tipici della rete. A differenza degli archivi cartacei, gli archivi on line sono accessibili con facilità, ma occorre ragionare se giuridicamente può essere ipotizzabile una tutela delle

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