campo di indagine rispetto agli orizzonti, più ampi, posti dalla Sezione remittente con
riferimento al generale utilizzo di internet, precisando (cfr. pag. 19 della medesima
motivazione) che tale "scelta di delimitare il campo di indagine non è frutto di un
arbitrio decisionale, ma della semplice constatazione per cui ogni pronuncia
giudiziaria trova il proprio limite nel collegamento con una vicenda concreta", posto
che "alle Sezioni Unite non è affidata "l'enunciazione di principi generali e astratti o
di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza
nomofilattica pur sempre riferibili alla specificità del singolo caso della
vita" (sentenze 22 maggio 2018, n. 12564, n. 12565, n. 12566 e n. 12567). In
coerenza, quindi, con i limiti del petitum e con le funzioni istituzionali della Suprema
Corte, la presente decisione si atterrà ai confini ora indicati".
5.7.2. Così circoscritto il loro campo di indagine, le Sezioni Unite hanno mutato la
prospettiva dell'analisi rispetto all'ordinanza di rimessione, ritenendo che, nel caso
sottoposto al loro esame, non venisse in gioco il bilanciamento tra diritto all'oblio e
diritto di cronaca, quanto, piuttosto, il bilanciamento tra il diritto all'oblio ed il diritto
alla "rievocazione storiografica" di eventi passati, ossia il diritto di diffondere
nuovamente, nel momento presente, una notizia del passato, che nel momento
passato era stato legittimo diffondere sulla base del diritto di cronaca. Ebbene,
individuati in tal modo i due "parametri" da porre agli estremi del bilanciamento, le
Sezioni Unite hanno affermato che nella rievocazione storica di vicende concernenti
eventi del passato, è necessario valutare la sussistenza di un interesse pubblico,
concreto ed attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di
quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione, secondo il Supremo Collegio,
deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel
momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il
ruolo pubblico rivestito: in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla
riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e
nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.
5.7.3. Non appare opportuno, a questo punto, indugiare oltre sull'appena descritta
sentenza delle Sezioni Unite, posto che la specifica delimitazione del campo di
indagine come dalla stessa effettuato ha precluso l'esame di vicende come quella su
cui, oggi, invece, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, la cui peculiarità va
ricercata nella necessità di stabilire se gli archivi storici on line possiedano una sorta
di primato, garantito dalla libertà di stampa e di informazione (art. 21 Cost.), alla
conservazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato.
5.7.3.1. Invero, come giustamente osservato dal sostituto procuratore generale nella
sua requisitoria scritta (cfr. pag. 7-8) "l'archivio storico del quotidiano, (...), per non
snaturare la sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le
edizioni, nella loro originaria forma e contenuto, e non può subire "amputazioni" a
pena di perdere il carattere di storicità e di completezza che lo caratterizza. Il
trattamento dei dati archiviati on line non è caratterizzato da finalità giornalistiche
(come accade, invece, al momento della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova
pubblicazione" nell'ambito di una "nuova iniziativa giornalistica") ma avviene a fini
documentaristici, nell'ambito di un archivio liberamente consultabile nella rete
internet che si avvale dei meccanismi di recupero del dato tipici della rete. A
differenza degli archivi cartacei, gli archivi on line sono accessibili con facilità, ma
occorre ragionare se giuridicamente può essere ipotizzabile una tutela delle
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