informazioni contenute nel solo archivio cartaceo a differenza dell'archivio on line
che, per i mezzi di cui si avvale, presenta una maggiore lesività nel trattamento del
dato. (...) Se è vero quanto evidenziato dalla difesa della parte contro ricorrente, cioè
che, consultando l'archivio storico, l'utente può autonomamente comprenderne la
eventuale inattualità della notizia, apprezzandone, invece, il valore di documento
storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione, è
altrettanto vero che la rapidità di consultazione dell'archivio on line possa risultare
molto più lesiva di una consultazione cartacea. A differenza degli archivi cartacei, gli
archivi on line sono accessibili dalla rete e non garantiscono le medesime esigenze
di riservatezza di un archivio cartaceo...".
5.8. Tanto premesso, la giurisprudenza tutta fin qui riportata rappresenta un tentativo
di fornire un quadro "unificante" di una materia magmatica ed innovativa, quale
quella della tutela del diritto all'oblio, foriera, peraltro, di svariati interrogativi di
carattere sostanziale ed applicativo.
5.8.1. Si è, invero, sottolineato, in dottrina, che il diritto all'oblio, sviluppatosi in seno
al lungo percorso giurisprudenziale ed evolutivo dei diritti alla riservatezza ed
all'identità personale, ed oggi espressione della moderna accezione dinamica del
diritto alla protezione dei dati personali quale diritto all'autodeterminazione
informativa, non si presta ad esercizi di sintesi o generalizzazioni. La tutela dei diritti
fondamentali alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali segue e si
conforma, infatti, allo sviluppo tecnologico e, dunque, va raccordata alla fattispecie
concreta, tenendo in debita considerazione le tecniche di veicolazione e circolazione
dell'informazione utilizzate. In altre parole, è impossibile effettuare una reductio ad
unum del diritto all'oblio, discutendo di un "fondamentale diritto" a che informazioni
relative ad una determinata persona non vengano rievocate, ripubblicate o ridiffuse
ove non vengano soddisfatte determinate condizioni. La prospettiva della protezione
dei diritti fondamentali di cui agli artt. 7 e 8 Carta di Nizza è, infatti, sempre più
proiettata verso una tutela di tipo rimediale e sensibile alla concreta conformazione
della fattispecie. Se è vero che il concetto di oblio è strettamente collegato
all'elemento del decorso del tempo in senso oggettivo (e quindi rispetto alla prima
diffusione dell'informazione) e soggettivo (relativamente all'impatto sortito dall'attività
di ridiffusione sulla corretta ed attuale proiezione sociale dell'interessato), una sua
corretta declinazione non può prescindere dall'analisi dei diversi piani di proiezione
degli interessi alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali sulle
contrapposte istanze pubbliche o private di accesso, circolazione e sfruttamento
delle informazioni.
5.8.2. Affrontando la riflessione sul medium utilizzato per veicolare, a distanza di
tempo, una determinata informazione, emerge come le pronunce giurisprudenziali in
precedenza richiamate si riferiscano, in buona parte, alla declinazione on line del
diritto all'oblio, concernendo, peraltro, ipotesi diverse di trattamento, con le sole
eccezioni della rievocazione di fatti da parte di un quotidiano cartaceo nella seconda
metà degli anni novanta dello scorso secolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud.
09/05/2013) 26/06/2013, n. 16111. Su fattispecie analoga è intervenuta anche la
citata, recente, Cass., SU, n. 19681 del 2019) e dello speciale sistema di pubblicità
attuato con l'istituzione del registro delle imprese (Corte giust. UE, 9.3.2017, causa
C-398/15 e Cass. n. 19761 del 2017). Affatto peculiare, invece, è stata la fattispecie
affrontata da Cass. n. 6919 del 2018 (concernente la ridiffusione di una "intervista
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