Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel
grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione
dell'impegno processuale si liquidano in C 2.000 oltre accessori di legge. Non vi
è di conseguenza luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della condanna
al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in C 2.000 oltre
accessori di legge.
Così deciso il 14/07/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
P. Q. M.
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