violenza”. In diverse occasioni, a partire dal caso di Robert Faurisson c. Francia
(noto “negazionista” che lamentava le numerose condanne per le tesi espresse), il
Comitato dei diritti dell’uomo non ha accordato una protezione della libertà di
espressione quando questa ha riguardato discorsi discriminatori (Fourisson c.
Francia, Comunicazione 550/1993, CCPR//58/D/550/1993 (1996); nello stesso
senso sempre in tema di “negazionismo” Malcom Ross c. Canada; Zundel c.
Canada; Party c. Canada), richiamandosi all’art 20 del Patto;
•
l'art. 7, comma 1, lett. h), dello Statuto della Corte penale internazionale
prevede, come crimine contro l'umanità, la persecuzione contro qualsiasi gruppo o
collettività identificabile per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali,
religiosi, sessuali, ovvero per altri motivi universalmente riconosciuti come
inammissibili dal diritto internazionale, (persecuzione che sia commessa) in
connessione con qualsiasi atto richiamato nello stesso comma o con qualsiasi
crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte.
1.2 il diritto dell’Unione Europea
•
In base all’art 2 del Trattato sull’Unione Europea la dignità umana
costituisce uno dei valori sui quali pone le fondamenta lo stesso tessuto
comunitario.
Il preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce i
valori comuni sui quali l’unione si fonda: “.. l’Unione si fonda sui valori
indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e
della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello
Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione..” e all’art 1 sancisce
che “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. L’art
10 stabilisce la libertà di pensiero e l’art 21 stabilisce il divieto di ogni
discriminazione: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in
essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.”
Gli articoli 9 e 10 TFUE indicano quali obiettivi delle politiche comunitarie la
promozione di un elevato livello di istruzione e la lotta contro ogni tipo di
discriminazione. L’art. 19 del medesimo Trattato sul funzionamento dell’unione
europea ribadisce l’esigenza di contrastare attivamente ogni forma di
discriminazione.
Nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, oltre all’art 14 che vieta ogni
discriminazione: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella
presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in
particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale,
l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra
condizione”; lo stesso art. 10 richiede che siano poste limitazioni alla libertà di
espressione se necessarie in una società democratica, proprio perché la libertà di
espressione comporta doveri e responsabilità.
Da tale punto di vista la Corte Europea dei Diritti Umani ha tracciato i confini
della libertà di espressione in relazione a messaggi d’odio o discriminatori.
La consolidata giurisprudenza della Corte in tema di hate speech si esprime,
innanzitutto, nel senso che l'istigazione all'odio non richiede necessariamente il
riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati, in quanto i pregiudizi rivolti
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