alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della
popolazione e isolandone gruppi specifici - soprattutto se deboli - o incitando alla
discriminazione, sono sufficienti perchè le autorità interne privilegino la lotta
contro il discorso razzista, a fronte di una libertà di espressione
irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di
queste parti o gruppi della popolazione.
In secondo luogo, l'identificazione in concreto dell'incitamento alla violenza,
secondo la giurisprudenza della Corte Edu, passa attraverso il riscontro di diversi
indicatori, tra i quali assume particolare rilevanza il modo in cui la comunicazione
è effettuata, il linguaggio usato nell'espressione aggressiva, il contesto in cui è
inserita, il numero delle persone cui è rivolta l'informazione, la posizione e la
qualità ricoperta dall'autore della dichiarazione e la posizione di debolezza o meno
del destinatario della stessa.
Conseguentemente ed in estrema sintesi, può affermarsi che la Corte EDU esclude
il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica
quando si tratti della promozione di valori coessenziali alla tutela dei diritti
dell'uomo, soprattutto in presenza della loro minaccia o restrizione, ritenendo,
invece, legittima e necessaria l'ingerenza statuale punitiva in presenza di
manifestazioni d'odio funzionali proprio alla compressione dei principi di
uguaglianza e di libertà.
Con la sentenza Feret/Belgio, del 16 luglio 2009, La C.E.D.U. ha ritenuto che la
condanna del ricorrente non costituisse violazione dell’articolo 10 (libertà di
espressione) in un caso in cui durante la campagna elettorale per un partito furono
distribuiti numerosi tipi di volantini che divulgavano, in particolare, il messaggio
di “opporsi all’islamizzazione del Belgio”, di “fermare la politica della pseudointegrazione” e di “rinviare indietro i disoccupati extraeuropei”. Secondo la
Corte i discorsi del ricorrente rischiavano inevitabilmente di suscitare, soprattutto
tra il pubblico meno informato, dei sentimenti di paura, di rifiuto e perfino di odio
nei confronti degli stranieri.
Con la sentenza del 4 dicembre 2003 nel caso Gündüz contro Francia la Corte di
Strasburgo ha precisato che, in linea di principio, un discorso o un articolo
costituiscono un incitamento all’odio se sono utilizzate espressioni che minano la
dignità umana, con un carattere discriminatorio (§ 40). E questo, anche quando il
messaggio non ha direttamente il fine di incitare all’odio
Nel caso di diffusione di opinioni politiche, inoltre, con la decisione del 20 aprile
2010 nel caso Le Pen, la Corte di Strasburgo ha affermato l’importanza della lotta
contro le discriminazioni razziali sotto tutte le sue forme e manifestazioni e, nel
respingere il ricorso del politico dell’estrema destra Le Pen, che era stato
condannato nel suo paese per i discorsi contro gli immigrati, ha rilevato che il
comportamento delle autorità francesi era stato corretto sotto il profilo del rispetto
della Convenzione perché il proposito del politico era quello di dare un’immagine
negativa di un’intera collettività e di suscitare un sentimento di ostilità verso un
determinato gruppo di persone, considerando così la misura restrittiva della libertà
di espressione necessaria in una società democratica.
Nella stessa direzione, con la sentenza depositata il 30 ottobre 2018 in un caso
riguardante la Turchia, Kaboğlu e Oran, la Corte ha condannato lo Stato in causa
perché le autorità giurisdizionali nazionali non avevano considerato il contenuto
degli articoli, non compiendo il bilanciamento necessario tra i diritti in gioco e
trascurando del tutto di qualificare alcune espressioni come casi di hate speech (§
89). La Corte ha anche affermato che l’hate speech non implica necessariamente
un incitamento a atti di violenza o alla commissione di illeciti, essendo sufficiente
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