condividono tutti la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione nel mondo online e, nel contempo, sono tutti tenuti a vigilare che Internet non diventi un ricettacolo di violenza e odio liberamente accessibile. …” (comunicato stampa della Commissione Europea del 4 febbraio 2019). Il Codice di Condotta richiede la rapida valutazione dei contenuti (entro 24 ore dalla segnalazione) e la rimozione di post o commenti discriminatori e di hate speech. In particolare, sebbene i discorsi d’odio siano sempre esistiti, preoccupa l’effetto moltiplicatore di internet e dei social network nella conseguente accentuazione delle forme di intolleranza che, spesso, sfociano in episodi di vera e propria violenza. Le ragioni alla base dell’incremento dell’odio, pur in assenza di differenze contenutistiche tra l’online e l’offline hate speech, sono state individuate in alcune componenti strutturali della rete, che si ritiene fungano da fattori agevolatori dei messaggi discriminatori, aumentandone di conseguenza le potenzialità lesive. Più specificamente, tali componenti possono essere individuate nella velocità istantanea di diffusione dei messaggi; nella possibilità di raggiungere immediatamente milioni di destinatari; nella capacità del contenuto offensivo di sopravvivere per un lungo arco di tempo oltre la sua immissione, anche in parti del web diverse da quelle della sede in cui era stato originariamente inserito; e, infine, nella natura transnazionale degli intermediari informatici, che solleva evidentemente la necessità di una cooperazione tra gli Stati e le loro diverse giurisdizioni. • La Direttiva 2000/31/CE sugli aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione: considerando 40 “..In taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l’accesso alle medesime…”, considerando 46 “Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite…”; art 14 “1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. ..”. Sulla base della direttiva la Corte di giustizia UE ha affermato che il giudice di uno Stato membro può ordinare a Facebook di rimuovere le informazioni memorizzate con un contenuto equivalente ad altre dichiarate in precedenza illecite ed estendere gli effetti dell’ingiunzione a livello mondiale (GlawischnigPiesczek C-18/18: decisione su rinvio pregiudiziale del 3 ottobre 2019). La Corte di giustizia, in quest’occasione, ha precisato che Facebook o altri prestatori di servizi di hosting non sono destinatari di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, così come non hanno un obbligo generale di ricercare attivamente commenti illeciti. Se non esiste un obbligo 7

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