condividono tutti la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di
espressione nel mondo online e, nel contempo, sono tutti tenuti a vigilare che
Internet non diventi un ricettacolo di violenza e odio liberamente accessibile. …”
(comunicato stampa della Commissione Europea del 4 febbraio 2019).
Il Codice di Condotta richiede la rapida valutazione dei contenuti (entro 24 ore
dalla segnalazione) e la rimozione di post o commenti discriminatori e di hate
speech.
In particolare, sebbene i discorsi d’odio siano sempre esistiti, preoccupa l’effetto
moltiplicatore di internet e dei social network nella conseguente accentuazione
delle forme di intolleranza che, spesso, sfociano in episodi di vera e propria
violenza.
Le ragioni alla base dell’incremento dell’odio, pur in assenza di differenze
contenutistiche tra l’online e l’offline hate speech, sono state individuate in alcune
componenti strutturali della rete, che si ritiene fungano da fattori agevolatori dei
messaggi discriminatori, aumentandone di conseguenza le potenzialità lesive.
Più specificamente, tali componenti possono essere individuate nella velocità
istantanea di diffusione dei messaggi; nella possibilità di raggiungere
immediatamente milioni di destinatari; nella capacità del contenuto offensivo di
sopravvivere per un lungo arco di tempo oltre la sua immissione, anche in parti
del web diverse da quelle della sede in cui era stato originariamente inserito; e,
infine, nella natura transnazionale degli intermediari informatici, che solleva
evidentemente la necessità di una cooperazione tra gli Stati e le loro diverse
giurisdizioni.
•
La Direttiva 2000/31/CE sugli aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione: considerando 40 “..In taluni casi, i prestatori di servizi hanno
il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente
direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e
affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l’accesso alle
medesime…”, considerando 46 “Per godere di una limitazione della
responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione
consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena
sia informato o si renda conto delle attività illecite…”; art 14 “1. Gli Stati membri
provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società
dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un
destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto
prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o
l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al
corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o
dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. ..”.
Sulla base della direttiva la Corte di giustizia UE ha affermato che il giudice di
uno Stato membro può ordinare a Facebook di rimuovere le informazioni
memorizzate con un contenuto equivalente ad altre dichiarate in precedenza
illecite ed estendere gli effetti dell’ingiunzione a livello mondiale (GlawischnigPiesczek C-18/18: decisione su rinvio pregiudiziale del 3 ottobre 2019). La Corte
di giustizia, in quest’occasione, ha precisato che Facebook o altri prestatori di
servizi di hosting non sono destinatari di un obbligo generale di sorveglianza sulle
informazioni che trasmettono o memorizzano, così come non hanno un obbligo
generale di ricercare attivamente commenti illeciti. Se non esiste un obbligo
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