settembre 2019 (punti 37 e 43), in cui figura l'ulteriore precisazione che là dove una richiesta di deindicizzazione relativa ad un link verso pagine web riguardanti "condanne penali", ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46, comporta per il gestore la sistemazione dell'elenco dei risultati in modo tale che l'immagine globale dell'interessato che ne risulta per l'utente di Internet, rifletta del primo la situazione giudiziaria "attuale". Non sfugge alla Corte di Giustizia - e non potrebbe essere altrimenti in applicazione delle direttiva 95/46/CE e quindi del successivo Regolamento 2016/679, vigente in ambito nazionale dal 25 maggio 2018 ed invocabile nella fattispecie in esame al fine di saggiare la correttezza della sentenza qui impugnata nel governo ivi operato dei principi in applicazione - nel ragionamento sviluppato, il ricorso al criterio del bilanciamento dei diritti in valutazione: diritto della persona e diritto all'informazione. Tanto vale nel rilievo che "il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve, come sottolinea il considerando 4 di detto regolamento (2016/679), essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità" e tanto nella premessa che "l'art. 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679 oramai preveda espressamente che è escluso il diritto dell'interessato alla cancellazione allorchè il trattamento è necessario all'esercizio del diritto relativo, in particolare, alla libertà di informazione, garantita dall'art. 11 della Carta (punto 57 della sentenza, 24 settembre 2019 cit.). 11.3.3. Nel giudizio di comparazione tra i diritti fondamentali della persona ed il diritto alla libertà di espressione, garantiti, rispettivamente, dagli artt. 7, 8 e 11 della "Carta dei diritti fondamentali dell'UE", l'equilibrio si apprezza raggiunto dalla Corte Europea con lo stabilire che: a) il gestore del motore di ricerca è obbligato ad intervenire sull'elenco delle informazioni indicizzate provvedendo ad eliminare il link di raccordo verso pagine web dell'archivio online che riportino informazioni sulla persona il cui nome sia stato digitato sulla query del motore di ricerca e "ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sè lecita" (punto 3 del dispositivo della sentenza 13 maggio 2014 cit.) b) il gestore del motore di ricerca è obbligato ad intervenire sull'elenco delle informazioni indicizzate, attualizzando la notizia relativa a vicenda giudiziaria penale dell'interessato facendo figurare per primi i link verso pagine web contenenti informazioni attuali sulla situazione dell'interessato (punto 3 del dispositivo della sentenza del 24 settembre 2019 cit.). La fattispecie in esame, per i contenuti che la connotano, resta più propriamente inquadrabile nell'ipotesi sub a), non venendo per essa in rilievo alcuno l'esigenza di attualizzazione della notizia di cronaca per integrazione del fatto riportato con gli ulteriori esiti giudiziari, secondo principi per i quali, invece, più puntualmente si connota e si lascia apprezzare il precedente di questa Corte di legittimità integrato dalla sentenza n. 5525 del 2012, che, in modo solo generico, viene richiamato dal Tribunale di Pescara a sostenere l'assunta decisione. 12. Dalle indicate conclusioni emergono pure i seguenti principi: "Il diritto all'oblio è il diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, per la ripubblicazione - a distanza di un importante intervallo temporale destinato ad integrare il diritto ed al cui decorso si accompagni una diversa identità della persona - o il mantenimento senza limiti temporali di una notizia relativa a fatti commessi in passato, che nella sua versione dinamica consiste nel potere, attribuito al titolare del diritto, al controllo del trattamento dei dati personali ad opera di terzi responsabili"; "In materia di diritto all'oblio là dove il suo titolare lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi - appartenente al passato e che egli voglia tenere per sè a tutela della sua identità e riservatezza - e

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