la sua riemersione senza limiti di tempo all'esito della consultazione di un motore di ricerca avviata tramite
la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome, la tutela del menzionato diritto va posta in
bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione
del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e
documentaristica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella
deindicizzazione dell'articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall'editore".
13. Il Tribunale di Pescara, che con l'impugnata sentenza ha disposto la cancellazione della notizia
giornalistica, ha mancato di fare applicazione degli indicati principi, e segnatamente:
a) in via preliminare, non ha accertato se l'intervallo di tempo intercorso, pari ad un anno ed otto mesi,
circa, tra il patteggiamento di S.A., concluso il (OMISSIS), oggetto di notizia giornalistica, e l'iniziativa
giudiziaria assunta dalla parte per ricorso depositato in primo grado il 9 gennaio 2017, integrasse, o meno,
il fattore tempo, presupposto del diritto all'oblio;
b) in via ulteriore, all'esito dell'eventuale positivo accertamento sub a), non ha provveduto ad giudizio di
bilanciamento tra i diritti in gioco, a previsione costituzionale e convenzionale, omettendo di verificare
rispetto alla notizia giornalistica dal titolo "Truffa ASL di Teramo per la fornitura di protesi, patteggia 8
mesi", edita sul quotidiano on-line "(OMISSIS)" e di nuovo resa o mantenuta visibile sul web ad una
consultazione dei motori di ricerca all'epoca di introduzione del giudizio, la ricorrenza del diritto all'oblio
oppure di perduranti e prevalenti diritti di cronaca giudiziaria o di documentazione ed archiviazione;
c) in quest'ultima prospettiva non ha accertato i profili di applicabilità della misura della deindicizzazione
della notizia dai motori generalisti quale rimedio sufficiente e, in correlazione a ciò, i profili di eventuale
responsabilità dell'editore in proposito.
14. In adesione ai sopra indicati principi e per lo svolgimento degli accertamenti menzionati, la sentenza
impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata ed il giudizio rinviato dinanzi al Tribunale di Pescara, in
altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
PQM
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di
Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omesse le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 18 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020