2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Milano, deducendo la violazione di legge ed il vizio di
motivazione: lamenta che la Corte abbia offerto una mera lettura alternativa delle
emergenze processuali, ritenendo che il rapporto locatizio, oggetto di controversia civile,
minasse l'attendibilità delle parti civili, mentre tale controversia costituiva solo lo sfondo
delle condotte; l'oggetto del processo è infatti costituito dai messaggi offensivi e
minacciosi, reiterati in modo persecutorio tramite sms e post su FB; erroneamente la Corte
ha negato la rilevanza dei messaggi sul rilievo che la loro lettura dipendeva da una scelta
deliberata delle vittime, e non dalla diffusività intrinseca dei contenuti postati sui socia/
network.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del P.G. è inammissibile, non soltanto perchè propone doglianze di fatto, dirette
a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, mediante una lettura alternativa
del compendio probatorio, ma innanzitutto perchè è del tutto privo di specificità, omettendo
qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la motivazione della sentenza
impugnata.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art.
591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inammissibilità (ex multis, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,
Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4,
29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano,
Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Ciò posto, il ricorso omette qualsivoglia confronto argomentativo con la sentenza
impugnata, che, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha innanzitutto
delimitato l'oggetto dell'imputazione, estromettendo gli asseriti pedinamenti fisici, le
minacce e le operazioni informatiche non inviate ai coniugi B.- M., in quanto estranei alla
contestazione, concentrando la propria valutazione sui messaggi telefonici e sui social
network di contenuto ingiurioso e minaccioso, e sull'apertura della pagina Facebook
"(OMISSIS)".
Tanto premesso, la Corte territoriale, considerando il rapporto estremamente conflittuale
tra Z.P. e i coniugi B.- M., proprietari dell'appartamento condotto in locazione dal primo, la
pendenza di una controversia civile, il tentativo dei coniugi di "tenersi buono" il teste C. con
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