2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione: lamenta che la Corte abbia offerto una mera lettura alternativa delle emergenze processuali, ritenendo che il rapporto locatizio, oggetto di controversia civile, minasse l'attendibilità delle parti civili, mentre tale controversia costituiva solo lo sfondo delle condotte; l'oggetto del processo è infatti costituito dai messaggi offensivi e minacciosi, reiterati in modo persecutorio tramite sms e post su FB; erroneamente la Corte ha negato la rilevanza dei messaggi sul rilievo che la loro lettura dipendeva da una scelta deliberata delle vittime, e non dalla diffusività intrinseca dei contenuti postati sui socia/ network. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del P.G. è inammissibile, non soltanto perchè propone doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, mediante una lettura alternativa del compendio probatorio, ma innanzitutto perchè è del tutto privo di specificità, omettendo qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inammissibilità (ex multis, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ciò posto, il ricorso omette qualsivoglia confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha innanzitutto delimitato l'oggetto dell'imputazione, estromettendo gli asseriti pedinamenti fisici, le minacce e le operazioni informatiche non inviate ai coniugi B.- M., in quanto estranei alla contestazione, concentrando la propria valutazione sui messaggi telefonici e sui social network di contenuto ingiurioso e minaccioso, e sull'apertura della pagina Facebook "(OMISSIS)". Tanto premesso, la Corte territoriale, considerando il rapporto estremamente conflittuale tra Z.P. e i coniugi B.- M., proprietari dell'appartamento condotto in locazione dal primo, la pendenza di una controversia civile, il tentativo dei coniugi di "tenersi buono" il teste C. con Pagina 2 di 4

Select target paragraph3