offerte di lavoro, ha formulato - con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità - una valutazione di credibilità delle parti civili "compromessa"; da ciò conseguendo la necessità di un rigoroso vaglio delle dichiarazioni delle parti civili. In tal senso, giova evidenziare che la motivazione è conforme al principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, nell'affermare che le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, hanno altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Ebbene, quanto agli atti di c.d. pirateria informatica, la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia riscontro, essendo stati riferiti, peraltro in termini di deduzioni e sospetti, dalle sole parti civili; della "tempesta" di messaggi asseritamente inviati dall'imputato non è stata rinvenuta alcuna traccia nella memoria dei telefoni delle parti civili; le visualizzazioni della pagina Facebook della parte civile M. erano consentite dallo stesso profilo "pubblico" adottato dalla donna, perciò accessibile a chiunque; la pagina Facebook "(OMISSIS)", aperta dall'imputato, infine, conteneva messaggi irridenti nei confronti dei proprietari dell'appartamento locato "in nero" e in condizioni malandate, senza tuttavia alcuna indicazione dei nomi o di riferimenti individualizzanti. Ciò posto, la Corte territoriale ha ritenuto provata soltanto la condotta di pubblicazione di post canzonatori su una pagina Facebook, che, però, non erano indirizzati direttamente alle parti civili, come i messaggi privati, ma pubblicati su una pagina "pubblica", visibile a tutti gli utenti del social network, la cui lettura era dunque rimessa alla scelta individuale; sicchè manca, nella fattispecie, l'invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi "privati", mediante SMS, Whatsapp, e telefonate, che caratterizza gli atti persecutori rilevanti ai sensi dell'art. 612 bis c.p.. Esclusa la ricorrenza di messaggi minacciosi, la pubblicazione dei post sulla pagina Facebook aperta dall'imputato rispondeva più ad un intento ironico ed irridente, di per sè lecito, in quanto legittimo esercizio di un diritto di critica, sia pur espressa con modalità aspre, laddove la parte civile M. veniva "irrisa per le proprie credenze religiose, per il suo contraddittorio atteggiamento moralista e di difesa degli animali a fronte di inquilini in nero, in totale evasione fiscale" (p. 12 della sentenza impugnata). Pagina 3 di 4

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