offerte di lavoro, ha formulato - con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità,
e dunque insindacabile in sede di legittimità - una valutazione di credibilità delle parti civili
"compromessa"; da ciò conseguendo la necessità di un rigoroso vaglio delle dichiarazioni
delle parti civili.
In tal senso, giova evidenziare che la motivazione è conforme al principio, ribadito anche
dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, nell'affermare che le regole dettate dall'art. 192
c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono
essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale
responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che
peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, hanno altresì precisato come, nel caso in
cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al
riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte,
Rv. 253214).
Ebbene, quanto agli atti di c.d. pirateria informatica, la Corte territoriale ha evidenziato
l'assenza di qualsivoglia riscontro, essendo stati riferiti, peraltro in termini di deduzioni e
sospetti, dalle sole parti civili; della "tempesta" di messaggi asseritamente inviati
dall'imputato non è stata rinvenuta alcuna traccia nella memoria dei telefoni delle parti
civili; le visualizzazioni della pagina Facebook della parte civile M. erano consentite dallo
stesso profilo "pubblico" adottato dalla donna, perciò accessibile a chiunque; la pagina
Facebook "(OMISSIS)", aperta dall'imputato, infine, conteneva messaggi irridenti nei
confronti dei proprietari dell'appartamento locato "in nero" e in condizioni malandate, senza
tuttavia alcuna indicazione dei nomi o di riferimenti individualizzanti.
Ciò posto, la Corte territoriale ha ritenuto provata soltanto la condotta di pubblicazione di
post canzonatori su una pagina Facebook, che, però, non erano indirizzati direttamente
alle parti civili, come i messaggi privati, ma pubblicati su una pagina "pubblica", visibile a
tutti gli utenti del social network, la cui lettura era dunque rimessa alla scelta individuale;
sicchè manca, nella fattispecie, l'invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi
"privati", mediante SMS, Whatsapp, e telefonate, che caratterizza gli atti persecutori
rilevanti ai sensi dell'art. 612 bis c.p..
Esclusa la ricorrenza di messaggi minacciosi, la pubblicazione dei post sulla pagina
Facebook aperta dall'imputato rispondeva più ad un intento ironico ed irridente, di per sè
lecito, in quanto legittimo esercizio di un diritto di critica, sia pur espressa con modalità
aspre, laddove la parte civile M. veniva "irrisa per le proprie credenze religiose, per il suo
contraddittorio atteggiamento moralista e di difesa degli animali a fronte di inquilini in nero,
in totale evasione fiscale" (p. 12 della sentenza impugnata).
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