Con tale argomentato tessuto motivazionale il ricorso del P.G. omette qualsivoglia
confronto, rivelandosi, pertanto, generico e privo di specificità.
Peraltro, esclusa la riconducibilità delle condotte contestate alla nozione di atti persecutori,
manca altresì l'integrazione di uno degli eventi del reato alternativamente previsti dall'art.
612 bis c.p..
2. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "In tema di stalking, la pubblicazione
di post meramente canzonatori ed irridenti su una pagina Facebook accessibile a chiunque
non integra la condotta degli atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., mancando il requisito
della invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi "privati" (mediante SMS,
Whatsapp, e telefonate), e, se rientra nei limiti della legittima libertà di manifestazione del
pensiero e del diritto di critica, è legittima".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Oscuramento dati.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020
UNIV. DI MILANO
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