generale di sorveglianza – fermo restando che quest’ultima potrebbe essere il
frutto di una libera scelta dell’intermediario –, tuttavia l’art. 14 della direttiva
impone a detti intermediari obblighi di sorveglianza in casi specifici col risultato
che, in taluni casi, l’host provider deve prevenire una violazione e deve
contribuire ad evitare nuove violazioni (§ 24).
1.4. diritto interno
Il diritto alla libera manifestazione del pensiero subisce diverse limitazioni in
materia di repressione della discriminazione sotto diversi aspetti.
In particolare si ritiene, in dottrina e giurisprudenza (v. la giurisprudenza citata più
avanti), che discorsi d’odio – poiché in grado di negare il valore stesso della
persona così come garantito agli artt. 2 e 3 Cost. – non rientrino nell’ambito di
tutela della libertà di manifestazione del pensiero, la quale non può spingersi sino
a negare i principi fondamentali e inviolabili del nostro ordinamento, anche se si
discute dell’efficacia e dei limiti dello strumento repressivo penale (che in questa
sede non viene comunque in discussione).
1.4.1. la legislazione penale
La libertà di manifestazione del pensiero trova come limite immanente il rispetto
degli altrui diritti fondamentali, primo fra tutti la dignità.
Tale bilanciamento può essere realizzato attraverso molteplici tecniche di tutela,
tra le quali quella penale dovrebbe costituire l’ “extrema ratio”. Ciononostante
sono molteplici le fattispecie incriminatrici di condotte discriminatorie, il cui
fondamento è stato individuato nel principio di uguaglianza e pari dignità stabilito
dall’art 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 - che garantisce il rispetto dei
diritti inviolabili di ogni persona -, 10 comma 1 e 117 della Costituzione - che
prevedono l’obbligo dello Stato Italiano di conformarsi alle norme del diritto
internazionale.
Il decreto legislativo n. 21 del 2018, in attuazione del principio della «riserva di
Codice» di cui al nuovo art. 3-bis c.p.2, ha trasferito nel Codice penale numerose
fattispecie della legislazione speciale.
In particolare il reato di cui all’art. 604-bis, originariamente previsto dall’articolo
3 della legge n. 654/1975 (c.d. legge Mancino - ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale, New York il 7 marzo 1966), ed ora rubricato «Propaganda e istigazione a
delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa», inserito nella
Sezione I-bis, Capo III del Titolo XII del Libro II c.p., che disciplina i Delitti
contro l’eguaglianza (il legislatore ha coì consacrato il bene giuridico della pari
dignità a fronte della sempre maggiore rilevanza del fenomeno discriminatorio)
punisce qualsiasi condotta di propaganda fondata sulla superiorità o sull'odio
razziale, nonchè l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare
violenza per motivi etnici, razziali o religiosi e vieta anche “ogni organizzazione,
associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”,
prevedendo un autonomo reato più grave in caso la propaganda si fondi sulla
negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei
crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come
definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Sulla base della vecchia formulazione è stata, così, ritenuta discriminatoria la
condotta dei rappresentanti di un partito politico che avevano invitato i cittadini
veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorità comunali: "I sottoscritti
cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi
nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo
8