generale di sorveglianza – fermo restando che quest’ultima potrebbe essere il frutto di una libera scelta dell’intermediario –, tuttavia l’art. 14 della direttiva impone a detti intermediari obblighi di sorveglianza in casi specifici col risultato che, in taluni casi, l’host provider deve prevenire una violazione e deve contribuire ad evitare nuove violazioni (§ 24). 1.4. diritto interno Il diritto alla libera manifestazione del pensiero subisce diverse limitazioni in materia di repressione della discriminazione sotto diversi aspetti. In particolare si ritiene, in dottrina e giurisprudenza (v. la giurisprudenza citata più avanti), che discorsi d’odio – poiché in grado di negare il valore stesso della persona così come garantito agli artt. 2 e 3 Cost. – non rientrino nell’ambito di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, la quale non può spingersi sino a negare i principi fondamentali e inviolabili del nostro ordinamento, anche se si discute dell’efficacia e dei limiti dello strumento repressivo penale (che in questa sede non viene comunque in discussione). 1.4.1. la legislazione penale La libertà di manifestazione del pensiero trova come limite immanente il rispetto degli altrui diritti fondamentali, primo fra tutti la dignità. Tale bilanciamento può essere realizzato attraverso molteplici tecniche di tutela, tra le quali quella penale dovrebbe costituire l’ “extrema ratio”. Ciononostante sono molteplici le fattispecie incriminatrici di condotte discriminatorie, il cui fondamento è stato individuato nel principio di uguaglianza e pari dignità stabilito dall’art 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 - che garantisce il rispetto dei diritti inviolabili di ogni persona -, 10 comma 1 e 117 della Costituzione - che prevedono l’obbligo dello Stato Italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale. Il decreto legislativo n. 21 del 2018, in attuazione del principio della «riserva di Codice» di cui al nuovo art. 3-bis c.p.2, ha trasferito nel Codice penale numerose fattispecie della legislazione speciale. In particolare il reato di cui all’art. 604-bis, originariamente previsto dall’articolo 3 della legge n. 654/1975 (c.d. legge Mancino - ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York il 7 marzo 1966), ed ora rubricato «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa», inserito nella Sezione I-bis, Capo III del Titolo XII del Libro II c.p., che disciplina i Delitti contro l’eguaglianza (il legislatore ha coì consacrato il bene giuridico della pari dignità a fronte della sempre maggiore rilevanza del fenomeno discriminatorio) punisce qualsiasi condotta di propaganda fondata sulla superiorità o sull'odio razziale, nonchè l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi e vieta anche “ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, prevedendo un autonomo reato più grave in caso la propaganda si fondi sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Sulla base della vecchia formulazione è stata, così, ritenuta discriminatoria la condotta dei rappresentanti di un partito politico che avevano invitato i cittadini veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorità comunali: "I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo 8

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