insediamento nel territorio comunale". L'iniziativa era stata pubblicizzata con
varie interviste alla stampa e con manifesti che recitavano: "No ai campi nomadi.
Firma anche tu per mandare via gli zingari" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41819 del
10/07/2009).
Un soggetto è stato condannato "…per avere, all'esterno dello stadio "Friuli" di
Udine, prima dell'incontro di calcio Udinese - Hellas Verona, compiuto
manifestazioni esteriori (saluto romano) proprie delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi…".
Secondo il costante orientamento della Corte suprema il cosiddetto "saluto
romano" o "saluto fascista" è una manifestazione esteriore propria o usuale di
organizzazioni o gruppi indicati nel D.L. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205, diretta a favorire la diffusione
di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 25184 del 04/03/2009).
Sempre la Suprema Corte ha affermato che non vi è dubbio che colui che in
occasione di un incontro calcistico sventola un drappo tricolore recante nella parte
bianca l'emblema del fascio littorio, compie una manifestazione esteriore ed
ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi
di cui all'art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654, caratterizzati dalla diffusione di idee
fondate sulla superiorità o sull'odio nazionale ed etnico (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
37390 del 10/07/2007).
La Corte di cassazione ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della
normativa incriminatrice di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, configgente
ad avviso della difesa con la libertà di pensiero, affermando che il principio
costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.
non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di
pari rango, in particolare col principio di cui all’art. 3 Cost., che consacra la pari
dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal
modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel
rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di
teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e
della discriminazione razziale. L’art. 21 Cost. deve essere contemperato anche col
rispetto degli obblighi internazionali, di cui all’art. 117 Cost. In questo quadro,
evidenzia ancora la Corte, vincola il legislatore nazionale la Convenzione
internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,
aperta alla firma a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati
contraenti devono - tra l'altro – condannare ogni propaganda e ogni
organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una
etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione
razziale e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni
organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi
formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della
Convenzione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37581 del 07/05/2008).
La Corte ha avuto anche modo di precisare che il reato è configurabile anche
nell’ipotesi in cui l’incitamento alla discriminazione razziale sia compiuto in
danno di stranieri: l'art. 3 vieta gli atti di discriminazione razziale, nazionale o
religiosa indipendentemente dallo Stato di appartenenza delle persone
eventualmente discriminate e deve leggersi nel contesto italiano, che non conosce
conflitti di natura etnica o razziale tra cittadini. La legge che ha dato attuazione
alla convenzione internazionale e l’ha inserita nel complessivo sistema giuridico
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