insediamento nel territorio comunale". L'iniziativa era stata pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti che recitavano: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41819 del 10/07/2009). Un soggetto è stato condannato "…per avere, all'esterno dello stadio "Friuli" di Udine, prima dell'incontro di calcio Udinese - Hellas Verona, compiuto manifestazioni esteriori (saluto romano) proprie delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi…". Secondo il costante orientamento della Corte suprema il cosiddetto "saluto romano" o "saluto fascista" è una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel D.L. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205, diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25184 del 04/03/2009). Sempre la Suprema Corte ha affermato che non vi è dubbio che colui che in occasione di un incontro calcistico sventola un drappo tricolore recante nella parte bianca l'emblema del fascio littorio, compie una manifestazione esteriore ed ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654, caratterizzati dalla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio nazionale ed etnico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37390 del 10/07/2007). La Corte di cassazione ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della normativa incriminatrice di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, configgente ad avviso della difesa con la libertà di pensiero, affermando che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango, in particolare col principio di cui all’art. 3 Cost., che consacra la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale. L’art. 21 Cost. deve essere contemperato anche col rispetto degli obblighi internazionali, di cui all’art. 117 Cost. In questo quadro, evidenzia ancora la Corte, vincola il legislatore nazionale la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati contraenti devono - tra l'altro – condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della Convenzione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37581 del 07/05/2008). La Corte ha avuto anche modo di precisare che il reato è configurabile anche nell’ipotesi in cui l’incitamento alla discriminazione razziale sia compiuto in danno di stranieri: l'art. 3 vieta gli atti di discriminazione razziale, nazionale o religiosa indipendentemente dallo Stato di appartenenza delle persone eventualmente discriminate e deve leggersi nel contesto italiano, che non conosce conflitti di natura etnica o razziale tra cittadini. La legge che ha dato attuazione alla convenzione internazionale e l’ha inserita nel complessivo sistema giuridico 9

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